(Legge Regionale del FVG n° 14, 10 agosto 2006)
1. Gli Istituti informano la propria organizzazione a criteri di funzionalitą ed economicitą di gestione, al fine di assicurare alla propria gestione efficacia ed efficienza.
2. Gli Istituti adottano l'atto aziendale di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2001 in base ai principi e criteri definiti dalla Giunta regionale.
3. Al personale degli Istituti si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali e gli accordi regionali in vigore per il personale del Servizio sanitario regionale.