Friuli-Legge 14/06 - articolo 13: Organizzazione e personale

Articolo 13 - Organizzazione e personale

(Legge Regionale del FVG n° 14, 10 agosto 2006)

1. Gli Istituti informano la propria organizzazione a criteri di funzionalitą ed economicitą di gestione, al fine di assicurare alla propria gestione efficacia ed efficienza.

2. Gli Istituti adottano l'atto aziendale di cui all'articolo 2 della legge regionale 8/2001 in base ai principi e criteri definiti dalla Giunta regionale.

3. Al personale degli Istituti si applicano i contratti collettivi di lavoro nazionali e gli accordi regionali in vigore per il personale del Servizio sanitario regionale.


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