Friuli-Legge 14/06 - articolo 12: Attività strumentali

Articolo 12 - Attività strumentali

(Legge Regionale del FVG n° 14, 10 agosto 2006)

1. Fermo restando lo scopo non lucrativo nonché la natura pubblica dell'attività assistenziale e di ricerca scientifica, gli Istituti, previo parere del consiglio di indirizzo e verifica e, in caso di parere negativo, previa autorizzazione della Giunta regionale, possono promuovere, esercitare o partecipare ad attività diverse da quelle istituzionali, purché con queste compatibili e coerenti. A tale fine essi possono stipulare accordi e convenzioni, costituire e partecipare a consorzi, società di capitali, con soggetti pubblici e privati di cui siano accertate la capacità economica e finanziaria, nel rispetto dei seguenti principi:

a) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili;

b) tutela della proprietà dei risultati scientifici;

c) obbligo di destinazione di eventuali utili al perseguimento degli scopi istituzionali, con particolare riguardo all'attività di ricerca.

2. In particolare, nelle predette forme e osservando i medesimi principi, fatto salvo che non si tratti di attività istituzionali nel campo dell'assistenza, della ricerca e della formazione, gli Istituti possono anche:

a) svolgere attività, non comprese negli scopi istituzionali, di sostegno e di sviluppo all'assistenza, alla ricerca, anche applicata, e formazione, anche di alta specialità;

b) realizzare e gestire strutture, infrastrutture e servizi per la ricerca;

c) attuare iniziative per la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca e per la loro valorizzazione economica;

d) svolgere attività di servizio alle attività assistenziali, formative e gestionali, quali i servizi alberghieri, di ristorazione e di manutenzione, l'organizzazione di convegni, conferenze, seminari, corsi, ivi compresa la formazione a distanza;

e) amministrare e valorizzare il patrimonio immobiliare disponibile.

3. Nel caso di costituzione o di partecipazione a società di capitali gli Istituti devono detenere una quota non inferiore al 20 per cento del capitale sociale e devono essere previsti quorum deliberativi rafforzati per le determinazioni del consiglio di amministrazione che impegnano in misura rilevante la società. Ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, gli Istituti devono poter nominare propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale almeno in proporzione alla quota sociale detenuta.


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