(Legge Regionale del FVG n° 14, 10 agosto 2006)
1. Per il perseguimento dell'integrazione tra le politiche di assistenza sanitaria e di ricerca, lo Stato e la Regione possono definire intese di programma pluriennali per stabilire:
a) la programmazione degli obiettivi e dell'attività di ricerca e la relativa copertura finanziaria;
b) l'attività di assistenza sanitaria coerente con la programmazione sanitaria regionale, funzionale all'attività di ricerca;
c) il sistema tariffario e il correlato finanziamento dell'attività assistenziale che consideri la connessione tra ricerca e assistenza nell'attività svolta dagli Istituti;
d) la programmazione degli investimenti e la relativa copertura finanziaria;
e) ogni altro oggetto che, congiuntamente, le parti ritengano di sottoporre a intesa.
2. La Regione promuove, mediante accordi con le altre regioni nelle quali hanno sede gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinamento dell'attività di ricerca corrente e finalizzata svolta dagli Istituti, nonché la collaborazione con lo Stato.