Friuli-Legge 14/06 - articolo 10: Comitato etico indipendente

Articolo 10 - Comitato etico indipendente

(Legge Regionale del FVG n° 14, 10 agosto 2006)

1. Il comitato etico indipendente opera in attuazione del decreto del Ministro della salute del 15 luglio 1997 (Recepimento delle linee guida dell'Unione europea di buona pratica clinica per la esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali) e del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 1998 (Modalità per l'esenzione dagli accertamenti sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche).

2. Il comitato etico indipendente è nominato dal direttore generale, sentiti gli ordini e i collegi professionali, nonché le associazioni di volontariato e di tutela dei pazienti più rappresentative a livello regionale, ed è composto da un esperto di bioetica, un esperto in materie giuridiche, un farmacologo, un biostatistico, tre medici e un rappresentante delle professioni sanitarie, nonché dal direttore scientifico, dal direttore sanitario e dal responsabile della farmacia.

3. Il comitato etico indipendente valuta sotto il profilo etico i programmi di sperimentazione scientifica e terapeutica avviati nell'istituto; fornisce pareri sulle questioni a esso sottoposte dal direttore generale, dal direttore scientifico o dal consiglio di indirizzo e verifica; formula proposte sulle materie di propria competenza.


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