Friuli-DGR 782/06 - premessa

Premessa

(Delibera della Giunta Regionale del FVG n° 782, 13 aprile 2006)

PREMESSO che:

-con deliberazione giuntale n. 3222, del 12.12.2005, è stato approvato il progetto di Piano sanitario e sociosanitario 2006–2008, che definisce la strategia complessiva e le politiche per il prossimo triennio;

-con deliberazione giuntale n. 3223, del 12.12.2005, sono state adottate le "Linee annuali per la gestione del Servizio sanitario regionale nel 2006", che hanno definito gli obiettivi e le risorse del sistema per l'anno in corso;

-gli Enti del Servizio sanitario regionale, tenendo presenti i contenuti della precitata DGR n. 3223/2005, al termine della fase di negoziazione con l'Agenzia regionale della sanità, prevista dall'art. 20 L.R. n. 49/1996, hanno già adottato gli atti di programmazione annuale 2006;

PRESO ATTO che:

-il precitato Piano triennale ha ricevuto il parere favorevole dal Ministero della salute, ai sensi dell'art. 1, comma 14, D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, come comunicato con nota prot. n. DGPROG/2-P/4359, del 27.2.2006;

-per l'approvazione definitiva del medesimo, sono in corso di acquisizione il parere della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociosanitaria e sociale, nonché quello della III Commissione permanente del Consiglio regionale;

VISTO l'art. 1, comma 148, della Legge 23.12.2005, n. 266, (legge finanziaria 2006), ai sensi del quale "per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze, il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006/2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese per il personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005" (patto di stabilità)";

VISTO l'art. 1, comma 198, della summenzionata Legge n. 266/2005, che prevede che "gli Enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n, 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004, diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni";

RILEVATO, peraltro, che il succitato articolo 1 della legge 23.12.2005, n. 266, prevede:

-al comma 274, la conferma degli obblighi a carico delle regioni a garantire l'equilibrio economico-finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 ed a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro, pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;

-al comma 280, la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, tra cui il CUP unico regionale e la ricetta informatizzata, di cui successiva intesa, sancita in sede di Conferenza Stato-regioni del 28 marzo 2006;

-ai commi 302, 303, 304 e 305, l'attribuzione alle regioni a statuto ordinario di risorse aggiuntive per la ricerca oncologica finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;

-al comma 403, la deroga alle limitazioni di cui al comma 198 per far fronte alle emergenze sanitarie connesse al controllo dell'influenza aviaria;

VISTA la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005 che prevede, all'articolo 4, l'impegno per le Regioni:

-al punto c) di assicurare adeguati programmi di assistenza domiciliare integrata, di assistenza residenziale e semiresidenziale extraospedaliera

-al punto e) di adottare il Piano regionale per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale della prevenzione di cui all'allegato 2 della stessa intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005

-al punto g) di promuovere lo sviluppo e l'implementazione di percorsi diagnostici e terapeutici, sia per il livello di cura ospedaliero che per quello territoriale, allo scopo di assicurare l'uso appropriato delle risorse sanitarie e per garantire l'equilibrio della gestione;

VISTA la circolare 17 febbraio 2006, n. 9, del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicata sulla G.U. serie generale n. 51 del 2 marzo 2006, che ha specificato le componenti della spesa da considerare per la determinazione, sia della base di calcolo per la riduzione dell'1 per cento (riferita all'anno 2004), sia della spesa di competenza di ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, in relazione anche alle varie tipologie di rapporti di lavoro instaurati dagli Enti del Servizio sanitario nazionale, chiarendo che "la riduzione dell'1 per cento è da intendersi addizionale rispetto agli obiettivi di risparmio già prefissati dalla precedente normativa limitativa in materia di assunzioni a tempo indeterminato (art. 1, commi 98 e 107 della legge 30 dicembre 2004, n. 311), appositamente richiamata dal comma 198";

VISTO l'art.3, del D.P.C.M. 15 febbraio 2006, che prevede che gli Enti del Servizio sanitario nazionale, ferme restando le riduzioni di spesa previste dal comma 98 dell'art.1. della legge n. 311/2004, nonché i vincoli finanziari posti da ciascuna regione in riferimento all'art. 7 dello stesso decreto, procedono alla determinazione del fabbisogno di personale o alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche, sulla base delle risorse umane necessarie per assicurare le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, previa razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali;

VISTO l'articolo 1, comma 203, della citata legge 23.12.2005, n. 266 che prevede:

-che per gli Enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del comma 198 della stessa Legge costituiscano strumento di rafforzamento dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311

-che gli effetti di tali disposizioni nonche' di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, siano valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

RILEVATO che:

– le predette norme individuano, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, alcuni obiettivi prioritari che, fermo restando l'obbligo della riduzione delle spese del personale sopradescritto e dell'equilibrio economicofinanziario, tutte le Regioni devono perseguire;

– l'erogazione delle prestazioni connesse con i predetti livelli essenziali di assistenza, comporta la necessità di procedere anche ad assunzioni di personale, necessariamente in deroga alle disposizioni del citato art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005,

CONSIDERATO che:

– le Regioni a statuto ordinario sono destinatarie della concessione di specifici, ulteriori, finanziamenti, vincolati a tale scopo, come risulta anche dall'intesa Stato regioni del 28 marzo 2006 sul riparto del Fondo sanitario nazionale;

– la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 32, comma 16, della legge 27.12.1997, n. 449, provvede autonomamente al finanziamento del Servizio sanitario regionale nel proprio territorio e, pertanto, non è beneficiaria dei predetti finanziamenti, ma deve ugualmente erogare i previsti Livelli essenziali di assistenza;

ATTESO che l'Amministrazione regionale:

�� con deliberazione giuntale n. 301 del 26.2.2006, in attesa di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, come previsto al comma 148 dell'articolo 1 della citata Legge 23.12.2005, n. 266 (patto di stabilità), ha disposto il blocco delle assunzioni di personale;

�� con DGR n. 653, del 24.3.2006, ha prorogato l'efficacia di detta delibera, in attesa della sottoscrizione del citato patto di stabilità 2006;

PRESO ATTO che con nota del 4 aprile 2006, prot. 0046930, Il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia, ha espresso l'assenso allo schema di patto di stabilità per l'anno 2006, che garantisce il concorso della Regione Friuli Venezia Giulia agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 148 dell'articolo 1 della citata Legge 23.12.2005, n. 266;

PRESO ATTO che, per gli Enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia, il citato schema di patto di stabilità prevede che:

-gli obiettivi di risparmio relativi all'articolo 1 comma 98 della Legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (finanziaria 2005) verranno conseguiti attraverso misure limitative delle assunzioni di personale oltre che con misure di contenimento nell'acquisizione di beni e servizi

-le misure in adempimento di quanto disposto all'articolo 1, comma 198 della citata Legge 23.12.2005, n. 266, devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle relative all'articolo 1 comma 98 della Legge n. 311/2004 (finanziaria 2005);

RILEVATO che le "Linee per la gestione del Servizio sanitario regionale nell'anno 2006", adottate con DGR n. 3223/2005, individuano, tra gli altri, i seguenti obiettivi e manovre di razionalizzazione della spesa, direttamente riconducibili a quanto previsto dall'art. 1, comma 98, della legge n. 311/2004, dalla successiva intesa Stato- Regioni del 28 luglio 2005, nonchè dall'art.1, comma 198 della citata legge n. 266/2005, in tema di riduzione dei costi del personale e di altre voci del conto economico:

-Procedere a rendere pienamente operativa la nuova azienda ospedaliero universitaria di Udine, secondo quanto previsto nel protocollo d'intesa, all'atto della sua effettiva costituzione;

-Definire, a livello di area vasta, un programma attuativo delle disposizioni del progetto di Piano sanitario e sociosanitario 2006-2008 per il laboratorio analisi, l'anatomia patologica, la microbiologia e la medicina trasfusionale;

-Definire, in base agli indirizzi del progetto di Piano sanitario e sociosanitario 2006-2008 per l'area vasta, le relazioni (protocolli, percorsi, linee guida) che si intendono attivare per la cardiologia, l'emergenza, l'ortopedia e l'oncologia;

-Potenziare ulteriormente l'erogazione diretta del primo ciclo terapeutico dopo dimissione e visita ambulatoriale;

-Rivedere l'organizzazione e la dotazione di personale dell'area amministrativa e di supporto, in relazione all'attività del Centro servizi condivisi (CSC);

-Sviluppare nuove linee di intervento del CSC, in base alle priorità individuate (es.logistica, magazzini, energia, personale ecc.);

-Definire ed adottare nuove regole contabili che consentano una visione omogenea, a livello regionale, dei costi delle strutture operative aziendali (Direzione aziendale, Distretti, DSM, Prevenzione, Dipendenze, Ospedali per le ASS e Direzione aziendale ed Ospedale per le aziende ospedaliero universitarie ed IRCCS);

RITENUTO che la coerenza degli anzidetti obbiettivi con quelli individuati complessivamente dalla precitata legge n. 266/2005 e dal Patto di stabilità Stato – Regione Friuli Venezia Giulia, possa essere conseguita attraverso la ridefinizione ed integrazione dei seguenti elementi qualiquantitativi:

�� il Centro servizi condivisi dovrà conseguire un risparmio di spesa complessivo di almeno 10 milioni di Euro rispetto ai costi del 2005, relativamente alla stipula di contratti di assicurazione e all'acquisto centralizzato di beni e servizi al netto della redistribuzione e del potenziamento del personale amministrativo necessario per conseguire gli obiettivi;

�� la progressiva assunzione di funzioni amministrative e di supporto, prima svolte dagli Enti del Servizio sanitario regionale, da parte del Centro servizi condivisi, dovrà determinare una corrispondente riduzione di attività in capo ai predetti enti, con conseguente possibilità, per le funzioni non assunte dal CSC, di acquisire personale amministrativo e tecnico del comparto per coprire il turn over esclusivamente con rapporto a tempo determinato;

�� il potenziamento dell'erogazione diretta di farmaci del primo ciclo terapeutico, dopo il ricovero ospedaliero o visita ambulatoriale, che ha già prodotto risparmi strutturali di spesa nel 2005, dovrà conseguire nel 2006 ulteriori risparmi di spesa sulla farmaceutica convenzionata di almeno 5 milioni di Euro al netto delle eventuali assunzioni di farmacisti che si rendessero necessarie per potenziare il servizio;

�� dovrà essere attivata una programmazione per area vasta delle attività e della organizzazione finalizzata alla razionalizzazione dell'uso delle risorse, come previsto nel progetto di Piano sanitario e socio sanitario regionale 2006-2008, in particolare per le funzioni di cardiologia, oncologia, chirurgia oncologica, area dell'emergenza, ortopedia, otorinolaringoiatria ed oculistica

�� la riorganizzazione per area vasta delle funzioni di laboratorio analisi, medicina trasfusionale, anatomia patologica, microbiologia e virologia dovrà essere accelerata e perseguita ai massimi livelli e dovrà conseguire una razionalizzazione dell'uso di risorse con l'assunzione di tecnici di laboratorio biomedico e dei dirigenti biologo o medico solamente a tempo determinato;

�� dovrà essere rivalutato l'utilizzo del personale interinale, di quello convenzionato e delle collaborazioni professionali, affinché alla naturale scadenza degli incarichi, possano essere individuate le risorse da convertire in personale a tempo indeterminato (con riduzione dei costi) o l'interruzione del rapporto

�� l'attuazione di quanto previsto nell'Atto aziendale dovrà avvenire senza ulteriori oneri per l'azienda (rispetto allo stato attuale) per quanto riguarda le spese complessive del personale tenendo conto dei fondi già costituiti;

�� attivare efficaci politiche per la gestione delle risorse umane:

o per la gestione del part-time, in particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 22 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale del 19 Aprile 2004

o per favorire la valorizzazione e lo sviluppo di professionalità distinguendo quelle di competenza organizzativa-gestionale da quelle più specificatamente tecnico-scientifiche

o per migliorare nei diversi settori assistenziali i processi di lavoro ed i loro risultati, con la distinzione delle responsabilità per la linea clinica e per la linea assistenziale

o per migliorare la percezione dei cittadini rispetto ai servizi erogati e la percezione degli operatori riguardo il funzionamento complessivo dell'organizzazione

o per costruire un'analisi ed una mappatura del sistema di riconoscimento delle limitazioni lavorative certificate dal medico competente e delle altre cause di riduzione delle prestazioni di servizio (assenze lunghe, limitazioni orarie ecc.) al fine di individuare le necessarie linee migliorative di intervento;

ATTESO che il conseguimento degli anzidetti obiettivi di riduzione della spesa strutturale (personale e beni e servizi) è attribuito alle autonome determinazioni degli Enti del Servizio sanitario regionale, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 1, commi 98 e 107, della legge n. 311/2004, nonché dell'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005;

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto dei commi 198 e 204, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, i Direttori generali delle aziende sanitarie, il Presidente del Policlinico universitario ed i Commissari straordinari degli IRCCS, sono responsabili del conseguimento degli obiettivi di riduzione del costo del personale e della certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviare al Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento;

RITENUTO NECESSARIO che, fermo restando il vincolo di ridurre il costo del personale e di operare per evitare l'interruzione nella erogazione dei servizi essenziali, in ogni atto amministrativo aziendale che, rispetto alla specifica situazione economica in cui l'atto viene adottato, comporti un incremento degli oneri economici per il personale, sia contenuta una motivazione che giustifichi i maggiori oneri per il personale rispetto:

a) alla necessità di erogare i Livelli essenziali di assistenza come definiti nelle premesse della presente delibera

b) alla non possibilità di porre in essere manovre di razionalizzazione e di riorganizzazione interna ed esterna che consentano di evitare l'incremento dei costi del personale

c) alla preventiva valutazione, nell'ambito dell'autonomia aziendale, della possibilità di esternalizzare o di acquistare presso altri soggetti, servizi sanitari e non sanitari. Ciò rispetto all'alternativa di assumere personale dipendente, interinale o convenzionato e tenendo presente nelle scelte, la necessità di salvaguardare la qualità dei servizi acquistati ed il controllo degli stessi per assicurare una risposta appropriata ai bisogni individuati;

RITENUTO OPPORTUNO che venga verificata l'applicazione omogenea dei criteri per la determinazione del costo del personale, contenuti nella precitata circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 9, del 17.2.2006, e che venga, altresì, effettuato un monitoraggio trimestrale che, a partire dalla definizione della base di calcolo dei costi del 2004 (che dovranno essere verificati dall'Agenzia regionale della sanità), consenta, per ogni singolo ente, di conoscere tempestivamente il progressivo livello di raggiungimento degli obiettivi per gli anni 2006, 2007 e 2008;

PRESO ATTO che la Regione Friuli Venezia Giulia in data 27 febbraio 2006 ha notificato alla Corte Costituzionale il ricorso per dichiarazione di illegittimità costituzionale, tra gli altri, dei citati commi 148 e 198 della Legge 23.12.2005, n. 266, (legge finanziaria 2006) ed è in attesa di conoscere l'esito del procedimento;

TUTTO CIÒ PREMESSO, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute ed alla protezione sociale, all'unanimità

DELIBERA


deliberazione