(Decreto del Direttore centrale .... della regione FVG n° 183, 31 marzo 2006)
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO l'articolo 29, comma 2, del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successivamente modificato con decreto del Presidente della Regione 21 aprile 2005, n. 0110/Pres.;
VISTO l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo il 23 marzo 2005, il cui articolo 15, comma 1, prevede che:
«I medici da incaricare per l'espletamento delle attività di settore disciplinate dal presente accordo, sono tratti da graduatorie per titoli, predisposte annualmente a livello regionale, a cura del competente Assessorato alla sanità.»;
VISTA la Norma transitoria n. 2 dell'Accordo citato ove si prevede che:
«Nell'anno di entrata in vigore del presente Accordo (n.d.r. 2005) per l'attribuzione degli incarichi si utilizzano i criteri di assegnazione e la graduatoria regionale già formulata sulla base del disposto del D.P.R. n. 270/2000.
Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo (n.d.r. 2006), per l'attribuzione degli incarichi dichiarati vacanti o carenti, si utilizza la graduatoria redatta ai sensi del D.P.R. n. 270/2000 ed i criteri di assegnazione previsti dal presente Accordo.»;
ATTESO, pertanto, che la graduatoria per l'anno 2006 è da formularsi in base ai criteri di cui all'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con D.P.R. n. 270/2000;
CONSTATATO che, ai fini dell'inserimento nella graduatoria valevole per l'anno 2006, delle 296 istanze presentate o inviate entro la data di scadenza del termine (31 gennaio 2005), 20 non possono essere accolte per i seguenti motivi:
1. otto istanze riguardano i medici: Severine Beutels, Stefano Bigarini, Biljana Brajkovic Milevoj, Andrea Doria, Stefano Lautieri, Faramarz Matin, Jean Hervé Pogle Adodo, Davide Sulli, che vanno esclusi dalla graduatoria in quanto abilitati all'esercizio professionale dopo il 31 dicembre 1994 (articolo 30, comma 1, decreto legislativo n. 368/1999) e sprovvisti del diploma di formazione specifica in medicina generale o titolo equipollente (articolo 21, decreto legislativo n. 368/1999);
2. dodici istanze riguardano i medici: Roberta Antonutti, Alessandra Bagnoli, Santi Fedele Lauria, Antonio Logroscino, Paola Mansutti, Michéle Emilia Moretti, Silvio Scarpelli, Felice Sibilla, Maria Simonetta, Natalija Stojic, Fulvio Suttora, Paola Vannini, che vanno esclusi in quanto non hanno allegato alla domanda, inviata per posta, copia fotostatica di un documento d'identità, come previsto dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Documento indispensabile per asseverare, anche ai fini dell'assunzione di responsabilità, la provenienza della dichiarazione (C.d.S. - V Sez. di data 1 ottobre 2003, n. 5677 e 4 novembre 2004, n. 7140 e IV Sez. 27 maggio 2005, n. 2745);
ATTESO che la Direzione centrale salute e protezione sociale ha notificato l'esclusione dalla graduatoria provvisoria a ciascuno dei medici interessati, con lettera raccomandata A.R., indicante la motivazione del mancato inserimento;
RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive è stato effettuato a campione, tramite la verifica di tutte le dichiarazioni dei candidati che, per la prima volta, hanno presentato domanda di inclusione in graduatoria mentre, per quanto attiene agli altri candidati, i controlli hanno riguardato i casi dubbi e quelli in cui le informazioni, fornite dai candidati, non erano esaurienti per il calcolo del punteggio;
EVIDENZIATO che, nella colonna «verifica», che compare sia nella graduatoria che nell'elenco alfabetico dei candidati, il «sì» contraddistingue gli aspiranti le cui dichiarazioni sostitutive sono state sottoposte a verifica, mentre il «no» sta ad indicare gli aspiranti le cui dichiarazioni, non controllate, saranno verificate, dalle Aziende per i servizi sanitari, prima dell'instaurazione del rapporto convenzionale;
CONSIDERATO che il dott. Sebastiano RE è stato incluso nella graduatoria provvisoria, con riserva, in quanto ha dichiarato di frequentare, alla data di presentazione della domanda, il secondo anno del corso di formazione specifica in medicina generale, derivandone la necessità di verificare, come indicato nelle Avvertenze alla graduatoria, se la mancata conclusione del corso di formazione fosse dovuta ad un ritardo imputabile alla Regione (articolo 8, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 502/1992 (così come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 168/2000 e successive modificazioni);
PRESO ATTO che la graduatoria provvisoria per i medici di medicina generale, per l'anno 2006, è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 6 dell'8 febbraio 2006 e che gli interessati potevano chiedere, ai sensi del comma 8, dell'articolo 2, del D.P.R. n. 270/2000, il riesame della propria posizione, inviando, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa, apposita istanza alla Direzione centrale salute e protezione sociale;
ATTESO che la dott.ssa Maria Simonetta, esclusa dalla graduatoria per non avere allegato alla domanda, copia di un documento d'identità, ha presentato, tramite uno studio legale, un'istanza di riesame della propria posizione, nella quale si rileva che:
– l'interessata avrebbe dichiarato di allegare il documento in questione e la sua mancanza sarebbe da attribuire ad un eventuale smarrimento, non imputabile alla stessa;
– la carenza del documento sarebbe da considerare quale irregolarità o omissione sanabile ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche;
– l'esclusione dalla graduatoria sarebbe illegittima in virtù di quanto sancito ai commi 1 e 6 dell'articolo 15 dell'ACN divenuto esecutivo il 23 marzo 2005, che stabiliscono «La domanda per l'inserimento nella graduatoria regionale viene presentata una volta sola, ed è valida fino a revoca da parte del medico, mentre annualmente vengono presentate domande integrative dei titoli, aggiuntivi rispetto a quelli precedentemente allegati (..)»;
– l'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, al quale si fa riferimento nella notifica di esclusione, non potrebbe essere ritenuto costante da un punto di vista giuridico, stanti le continue e ripetute sentenze di senso contrario e che si tratta di sentenze riferite, peraltro, a gare d'appalto, il cui rigore sarebbe giustificato dall'oggetto del contendere;
RILEVATO, in relazione alle motivazioni dell'istanza di riesame, che:
– la fotocopia del documento di identità non risulta allegata alla domanda di inclusione in graduatoria. L'interessata non ha espressamente dichiarato di allegare il documento. L'asserita dichiarazione è, infatti, prestampata nel fac simile del modello di domanda;
– la mancanza del documento d'identità non può configurarsi come semplice irregolarità formale, sanabile mediante integrazione o regolarizzazione, su richiesta dell'Amministrazione ricevente. Un tanto in base all'orientamento costante del Consiglio di stato (V Sez. 1 ottobre 2003, n. 5677 e 4 novembre 2004, n. 7140; IV Sez. 27 maggio 2005, n. 2745), secondo il quale la facoltà di «autocertificare» comporta, per il cittadino, il rispetto di alcuni accorgimenti formali intesi a rafforzare l'autoresponsabilità del dichiarante che, da un lato, deve essere pienamente consapevole delle gravi conseguenze dell'eventuale accertamento della falsità di quanto dichiarato e, dall'altro, è obbligato a comprovare esattamente la sua identità;
– il riferimento ai criteri per la formazione della graduatoria, stabiliti nell'ACN reso esecutivo il 23 marzo 2005, non è pertinente, in quanto la graduatoria per l'anno 2006, ai sensi della Norma transitoria n. 2, del citato ACN, come indicato in precedenza, deve essere formulata tenendo conto delle specifiche disposizioni contenute nel D.P.R. n. 270/2000;
– la mancanza del documento d'identità, come risulta dalla giurisprudenza innanzi citata sub 2), determina l'improduttività dell'atto, in quanto viene a mancare il nesso imprescindibile tra la dichiarazione e la responsabilità personale del sottoscrittore;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, di confermare l'esclusione della dott.ssa Maria Simonetta, nella graduatoria definitiva per l'anno 2006;
CONSTATATO, in relazione alla posizione del dott. Sebastiano Re, che:
– l'interessato ha trasmesso, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, con nota del 25 luglio 2005, il Diploma di formazione specifica in medicina generale rilasciatogli - con riserva - dall'Assessorato regionale alla sanità della Regione Siciliana, il 22 luglio 2005;
– la Direzione centrale salute e protezione sociale ha inviato, all'Assessorato alla sanità della Regione Siciliana, le lettere raccomandate n. 25747 del 30 dicembre 2005 e n. 1569 del 24 gennaio 2006, per sapere se il conseguimento del Diploma, nell'anno 2005, sia da ascrivere al ritardo della Regione, nonché per ottenere chiarimenti sul significato del rilascio del diploma «con riserva»;
– ad oggi, la Regione Siciliana non ha fornito alcuna risposta alle anzidette missive;
CONSIDERATO che l'impossibilità di verificare la sussistenza dei requisiti, che consentirebbero al dott. Sebastiano Re di essere incluso nella graduatoria valevole per l'anno 2006, non è da imputare a Lui ma all'Assessorato alla sanità della Regione Siciliana, ne deriva che l'interessato va, comunque, incluso nella graduatoria, fermo restando che, l'eventuale assegnazione di un incarico di medicina generale, dovrà essere subordinata alla verifica, da parte dell'Azienda per i servizi sanitari, dei requisiti che non è stato possibile accertare. Di un tanto saranno informati il dott. Re e l'anzidetto Assessorato;
ATTESO che, per quanto riguarda la posizione della dott.ssa Daniela Fazzini, la quale ha svolto attività valutabili durante la frequenza del corso di specializzazione in Psicologia clinica, la Direzione centrale salute e protezione sociale ha inviato due note raccomandate n. 21697 del 7 novembre 2005 e n. 1571 del 24 gennaio 2006, all'Università di Bari, per accertare se l'anzidetta Scuola di specializzazione si attiene alle previsioni del decreto legislativo n. 256/91 e delle corrispondenti norme del decreto legislativo n. 368/99 e del decreto legislativo n. 277/03 e se, quindi, l'attività in questione possa essere valutata o meno;
CONSIDERATO che l'Ateneo di Bari ha comunicato, con fax di data 29 marzo 2006, che la scuola di specializzazione in Psicologia clinica si attiene al D.P.R. 10 marzo 1982, n. 162, antecedente, quindi, alla normativa sopra indicata, ne deriva che può essere confermato, alla dott.ssa Fazzini, nella graduatoria definitiva per l'anno 2006, il punteggio relativo alle attività svolte durante la frequenza della scuola di specializzazione;
ATTESO che, successivamente alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, è pervenuta la conferma, da parte dell'Azienda Sanitaria Locale CE/2 della Regione Campania, in merito all'attività di continuità assistenziale svolta, dalla dott.ssa Loredana Morrone, nel corso dell'anno 2004 e che, di conseguenza, è possibile assegnare all'interessata, nella graduatoria definitiva per l'anno 2006, il punteggio di 11,20, collocandola al centottantasettesimo posto;
RITENUTO di approvare la graduatoria definitiva unica regionale per i medici di medicina generale, valevole per l'anno 2006, quale risulta dalle modifiche innanzi illustrate, nonché le relative Avvertenze e l'elenco alfabetico dei concorrenti, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;
DECRETA