(Regione FVG - Legge Regionale n. 21, 18 agosto 2005)
1. È istituita, presso la Direzione centrale salute e protezione sociale, la Commissione regionale per le strategie vaccinali e la prevenzione delle patologie infettive.
2. La Commissione svolge i seguenti compiti:
a) definizione e aggiornamento periodico del calendario vaccinale;
b) elaborazione di un piano vaccini regionale;
c) valutazione di studi e iniziative per la sorveglianza specifica delle malattie e delle infezioni prevenibili con la vaccinazione e dei correlati effetti indesiderati.
3. La Commissione è composta da:
a) il direttore del servizio prevenzione e promozione della salute in ambienti di vita e di lavoro della Direzione centrale salute e protezione sociale, con funzioni di coordinamento;
(modificata dall'articolo 25, comma 1, della legge 19/06 - ndr)b) il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità, o suo delegato;
c) due esperti in materia di sanità pubblica ed epidemiologia;
d) due esperti in pediatria;
d bis) (introdotto dall'articolo 25, comma 2, della legge 19/06 - ndr)
e) un pediatra di libera scelta;
f) un medico di medicina generale;
g) un direttore di dipartimento materno - infantile;
h) un rappresentante, per ciascuna area vasta, dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari regionali.
4. I componenti di cui al comma 3, lettere c), d), e), f), g) e h), sono individuati dall'Assessore regionale
alla salute e protezione sociale.
(modificato dall'articolo 25, comma 3,
della legge 19/06 - ndr)
5. La Commissione dura in carica tre anni e comunque svolge le funzioni fino alla sua ricostituzione.
6. La Commissione può avvalersi, a seconda della materia trattata, di ulteriori esperti in altre discipline, senza diritto di voto, individuati di volta in volta dal coordinatore della Commissione.
7. Ai componenti esterni, ivi compresi gli esperti individuati di volta in volta, è corrisposto un gettone di presenza, quantificato all'atto della costituzione della Commissione, nonché il trattamento di missione e il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di livello equiparabile. L'equiparazione è disposta con il provvedimento di nomina.
8. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute e protezione sociale.