Friuli-DCSPS 23.02.05

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
N. 8 DEL 23.02.05

DIREZIONE CENTRALE SALUTE E PROTEZIONE SOCIALE
(pag. 71)

Graduatoria provvisoria unica regionale per i medici di medicina generale, valevole per l'anno 2005, con avvertenze ed elenco dei concorrenti in ordine alfabetico

(predisposta dalla Direzione centrale salute e protezione sociale, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 270)

(La graduatoria è consultabile sul BUR, pagine da 73 a 94)

AVVERTENZE

Punteggio

A parità di punteggio complessivo prevalgono, all'ordine, il voto di laurea, l'anzianità di laurea e la minore età (articolo 3, comma 4, D.P.R. n. 270/2000).

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502

Ai sensi dell'articolo 8, comma 8-bis, del decreto legislativo n. 502/1992 (così come introdotto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 168/2000), sono stati inclusi in graduatoria i medici che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, frequentavano il secondo anno del corso di formazione specifica in medicina generale (biennio 2001-2003), non conclusosi entro il 31 dicembre 2003 «a causa del ritardo degli adempimenti regionali». L'esame di ammissione al corso, fissato al Ministero della salute, ha, infatti, avuto luogo il 5 dicembre 2001. Ne è derivato un ritardo nell'avvio del corso, che si è concluso nell'anno 2004. Il nominativo dei medici in questione è contraddistinto da due asterischi posti a fianco del relativo punteggio.

Verifiche ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Nella colonna «Verifica», della graduatoria e dell'elenco alfabetico dei concorrenti, viene indicato - con si-no - se le dichiarazioni del candidato sono state sottoposte, o meno, al controllo previsto dal D.P.R. n. 445/2000 (articolo 71). Sono state controllate le dichiarazioni dei candidati che, per la prima volta, hanno presentato domanda di inclusione nella graduatoria. Per quanto attiene agli altri candidati, sono state effettuate parziali verifiche nei casi di dubbia veridicità delle dichiarazioni e in quelli in cui le informazioni erano insufficienti per calcolare il punteggio.

Per quanto riguarda i nominativi dei medici, in corrispondenza dei quali, nella colonna «Verifica», figura il «no», all'atto dell'accettazione di un incarico vacante, la Direzione centrale della salute e della protezione sociale segnalerà, all'A.S.S. interessata, quali dichiarazioni sostitutive devono essere sottoposte a controllo, prima dell'assegnazione definitiva dell'incarico.

Esclusioni

I nominativi degli esclusi sono riportati nell'elenco dei concorrenti in ordine alfabetico con l'indicazione, a fianco, del motivo di esclusione.

L'esclusione «Documento identità non allegato» riguarda i medici che non hanno trasmesso, insieme alla domanda, inviata per posta, la copia fotostatica di un documento d'identità, come previsto dall'articolo 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000; documento indispensabile per asseverare, anche ai fini dell'assunzione di responsabilità, la provenienza della dichiarazione, la cui mancanza non può configurarsi come mera irregolarità formale (C.d.S. - V Sezione - Sent. n. 5677 di data 1 ottobre 2003).

Istanze di riesame

I medici interessati possono presentare, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, Riva Nazario Sauro, n. 8 - 34124 Trieste, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente graduatoria, nel Bollettino Ufficiale della Regione, istanza di riesame della loro posizione in graduatoria.