Friuli-Legge 20/04 - articolo 25: Costituzione delle Aziende sanitarie regionali. Norma di interpretazione autentica

Articolo 25 - Costituzione delle Aziende sanitarie regionali. Norma di interpretazione autentica

(FVG - legge n° 20, 21 luglio 2004)

1. In via di interpretazione autentica del comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale), l'Amministrazione regionale, sussistendo i requisiti prescritti dalla legislazione statale e regionale vigente, può costituire nuove Aziende ospedaliere, ivi comprese le Aziende ospedaliero-universitarie, per l'attuazione delle finalità individuate dagli strumenti di pianificazione sanitaria.


articolo precedente // articolo successivo