Friuli-Legge 20/04 - articolo 24: Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale

Articolo 24 - Utilizzazione di personale degli enti del Servizio sanitario regionale

(Rubrica modificata dall'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge 21/05 - ndr)

(FVG - legge n° 20, 21 luglio 2004)

1. La Direzione centrale della salute e della protezione sociale, per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza in materia di pianificazione sanitaria, nonché per altri compiti istituzionali cui non è possibile fare fronte con personale del ruolo regionale, può avvalersi a tempo pieno di personale dipendente del Servizio sanitario regionale, ancorché assunto con contratto di diritto privato.
(modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera c) della legge 21/05 - ndr)

2. Il personale di cui al comma 1 è acquisito in posizione di comando con le modalità stabilite dall'articolo 44 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), e nei limiti della dotazione organica della predetta Direzione, ferma restando la corresponsione del trattamento economico globale già in godimento, qualora più favorevole, che continua a essere corrisposto dall'amministrazione di appartenenza, che provvede altresì a curare gli adempimenti di natura previdenziale e fiscale. I conseguenti oneri sono rimborsati dalla Regione.
(modificato dall'articolo 15, comma 1, lettera d) della legge 21/05, e dall'articolo 18 della legge 19/06 - ndr)

3. Il periodo di servizio svolto presso l'Amministrazione regionale è considerato utile ai fini della progressione di carriera.

4. Al termine del periodo di comando, il personale di cui al comma 1 rientra in servizio presso l'ente di provenienza per la prosecuzione degli incarichi o delle posizioni già ricoperte. Ai fini della verifica e della valutazione di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale, il direttore centrale della Direzione centrale della salute e della protezione sociale trasmette all'ente di provenienza una relazione concernente il servizio prestato.

5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) U.P.B. 52.2.280.1.1 - capitoli 550 e 551;

b) U.P.B. 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

c) U.P.B. 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.


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