(FVG - legge n° 20, 21 luglio 2004)
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2003, n. 17 (Disposizioni per il rilascio del nulla osta all'impiego delle radiazioni ionizzanti a scopo medico, in attuazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modifiche), è sostituita dalla seguente:
«f) quattro componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco.».
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17/2003 è inserito il seguente:
«2-bis. Alle riunioni della commissione partecipano, di volta in volta, solo i rappresentanti dei comandi provinciali dei Vigili del fuoco competenti per territorio a seconda del luogo in cui avviene l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti. I componenti designati dai comandi provinciali dei Vigili del fuoco partecipano alle riunioni direttamente, ovvero tramite loro rappresentanti, muniti di delega scritta.».