(FVG - legge n° 20, 21 luglio 2004)
1. Ai fini della razionalizzazione delle attività di supporto alla funzione sanitaria è costituito, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, un consorzio obbligatorio comprendente le Aziende sanitarie regionali, denominato «Centro servizi condivisi». Con il medesimo decreto è approvato lo statuto del consorzio che ne stabilisce la sede, l'organizzazione e la durata.
2. Sono organi del consorzio:
a) l'assemblea, composta dai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, che elegge, al suo interno, il Presidente;
b) l'amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'assemblea;
c) il collegio sindacale, nominato dall'assemblea, composto da tre componenti, di cui uno designato dalla Giunta regionale.
3. L'amministratore unico del consorzio deve possedere i requisiti previsti dall'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 502/1992, e viene prescelto tra i soggetti inseriti nell'elenco degli aspiranti alla nomina di direttore generale approvato dalla Giunta regionale. A esso viene corrisposto il medesimo trattamento economico previsto per il direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità.
4. Il consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica e la sua attività è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge concernenti le Aziende sanitarie regionali. Al consorzio è affidata la gestione delle attività tecnico- amministrative individuate dalla Giunta regionale, nonché di ulteriori attività eventualmente attribuite dalle aziende consorziate.
5. Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici regionali e il Policlinico universitario, compatibilmente con le norme a essi applicabili, possono aderire al consorzio. In tal caso l'assemblea è integrata dai rappresentanti legali di tali enti.
6. Il consorzio si avvale di personale proprio, nonché di personale comandato, ovvero messo a disposizione dalle Aziende sanitarie regionali. Il contingente di personale, per ciascuna categoria, necessario per l'avvio delle attività del consorzio, è fissato dalla Giunta regionale nello statuto. Eventuali variazioni connesse con le attività affidate al consorzio sono approvate con apposita deliberazione della Giunta regionale.
7. I costi derivanti dal funzionamento e dall'attività del consorzio sono finanziati dagli enti consorziati nella misura definita annualmente dall'assemblea in base ai criteri definiti dallo statuto e, fatta eccezione per il primo anno di attività, con corrispondente riduzione dei costi di ciascuno degli enti medesimi. Se la Regione attribuisce al consorzio ulteriori attività, provvede a fornire le relative risorse.