(FVG - legge n° 20, 21 luglio 2004)
1. L'articolo 5 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 43 (Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), è sostituito dal seguente:
«Art. 5 - Funzioni delle Aziende per i servizi sanitari in materia di esercizi farmaceutici
1. Le funzioni amministrative concernenti:
a) la formazione e la revisione della pianta organica delle farmacie;
b) l'istituzione dei dispensari farmaceutici;
c) l'istituzione di farmacie succursali;
d) il decentramento delle farmacie ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino del settore farmaceutico);
e) l'indizione e lo svolgimento dei concorsi per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di farmacie succursali, ivi compresa la nomina della commissione, l'approvazione della graduatoria ed il conferimento della sede;
f) l'assegnazione ai Comuni della titolarità di farmacie ai sensi dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come modificato dall'articolo 10 della legge 362/1991, e dell'articolo 10 della medesima legge 475/1968, sono trasferite:
1) all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», per il territorio della Provincia di Trieste;
2) all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina», per il territorio della Provincia di Gorizia;
3) all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», per il territorio della Provincia di Udine;
4) all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», per il territorio della Provincia di Pordenone. ».
2. L'articolo 6 della legge regionale 43/1981 è sostituito dal seguente:
«Art. 6 - Procedimento per la revisione della pianta organica delle farmacie
1. Le Aziende per i Servizi Sanitari adottano i provvedimenti indicati all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c) e d), sentiti i Comuni e gli Ordini provinciali dei farmacisti. Per il territorio della Provincia di Udine viene acquisito, altresì, il parere delle Aziende per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» e n. 5 «Bassa Friulana», per i Comuni ubicati nei rispettivi ambiti territoriali.
2. Entro il termine fissato dalle Aziende per i Servizi Sanitari titolari della funzione i Comuni adottano le relative deliberazioni e le trasmettono, senza indugio, agli Ordini dei farmacisti nonché:
a) all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», per il territorio della Provincia di Trieste;
b) all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 «Isontina», per il territorio della Provincia di Gorizia;
c) alle Aziende per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli», n. 4 «Medio Friuli» e n. 5 «Bassa Friulana», per il territorio della Provincia di Udine;
d) all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 «Friuli occidentale», per il territorio della Provincia di Pordenone.
3. Le Aziende per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» e n. 5 «Bassa Friulana», entro venti giorni dalla ricezione delle deliberazioni di cui al comma 2, trasmettono tali provvedimenti all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», unitamente al parere di propria competenza. Entro lo stesso termine gli Ordini dei farmacisti trasmettono alle competenti Aziende per i servizi sanitari titolari della funzione il parere di cui al comma 1.
4. Trascorsi inutilmente i termini indicati ai commi 2 e 3 le proposte ed i pareri ivi indicati si hanno per resi.».
3. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 43/1981 è inserito il seguente:
«Art. 6-bis Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche e di farmacie succursali. Composizione delle commissioni giudicatrici
1. Il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione e di farmacie succursali ha luogo mediante concorsi indetti dalle Aziende per i servizi sanitari per l'intero territorio provinciale. L'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» provvede per l'intero territorio della Provincia di Udine.
2. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate dalle Aziende per i Servizi Sanitari nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina statale vigente, intendendosi sostituiti i funzionari dipendenti dalla Regione con funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari medesime.
3. Le Aziende per i Servizi Sanitari provvedono a tutti gli altri adempimenti necessari per l'espletamento dei concorsi, approvano le graduatorie e provvedono all'assegnazione delle sedi dandone comunicazione ai Comuni interessati.».
4. Dopo l'articolo 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59 (Disposizioni sul servizio farmaceutico), è inserito il seguente:
«Art. 4-bis - Sostituzione temporanea della conduzione della farmacia
1. Fermo restando che la sostituzione in farmacia è disciplinata dall'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico), come sostituito dall'articolo 11 della legge 362/1991, è consentita altresì la sostituzione temporanea del titolare della farmacia, gestore provvisorio o del direttore di farmacia, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti nella conduzione professionale della farmacia, per i seguenti motivi:
a) di salute;
b) di studio;
c) di partecipazione a congressi, attività di formazione e aggiornamento nell'ambito dell'educazione continua in medicina (ECM);
d) di incarichi di categoria.
2. L'assenza per i motivi di cui al comma 1, oltre i tre giorni consecutivi, va comunicata all'Azienda per i servizi sanitari.».
5. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 59/1981 è inserito il seguente:
«Art. 5-bis Cartello indicatore
1. Per facilitare l'individuazione delle farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie:
a) di esporre e rendere ben visibile e leggibile, anche nelle ore notturne, un cartello o altro mezzo idoneo recante in modo chiaro e ben visibile le farmacie di turno, l'orario di apertura ed i turni di servizio, nonché l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio medesimo con l'indicazione del riposo infrasettimanale;
b) di tenere accesa, nelle ore serali e notturne, nel periodo di turno, un'insegna luminosa a facciata o a bandiera, preferibilmente a forma di croce e di colore verde.».