Friuli-Legge 20/04 - articolo 13: Conferenza dei Presidenti dei collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali

Articolo 13 - Conferenza dei Presidenti dei collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali

(FVG - legge n° 20, 21 luglio 2004)

1. È istituita, presso la Direzione centrale della salute e della protezione sociale, la Conferenza dei Presidenti dei collegi sindacali delle Aziende sanitarie regionali, integrata da due componenti nominati dal direttore generale dell'Agenzia regionale della sanità. La conferenza è coordinata dal direttore del Servizio per l'economia sanitaria e ha il compito di raccordare e coordinare le funzioni di controllo che le vigenti disposizioni di legge statali e regionali pongono in capo all'Agenzia regionale della sanità e ai collegi sindacali. La conferenza si riunisce obbligatoriamente ogni tre mesi, previa convocazione da parte del coordinatore, nonché ogni qualvolta vi sia la richiesta da parte di almeno quattro componenti. Delle riunioni viene redatto apposito verbale. Con cadenza semestrale, la conferenza inoltra alla Regione e all'Agenzia regionale della sanità una relazione sull'attività di controllo effettuata e sulle relative risultanze.


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