(Delibera della giunta regionale della regione FVG, 23 ottobre 2002)
LA GIUNTA REGIONALE
PRESO ATTO che l'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, recante: «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande», nonché l'articolo 37 del D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, prevedono che il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari sia munito di libretto di idoneità sanitaria;
CONSIDERATO che l'articolo 32 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come modificato dall'articolo 10 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, ha abolito l'obbligo della vaccinazione antitifico-paratifica per il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e che l'articolo 92, al comma 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha ratificato l'esonero del libretto di idoneità sanitaria per il personale saltuariamente impiegato dagli organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico;
VISTO l'articolo 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che dispone che siano esclusi dai livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio Sanitario le prestazioni che:
VISTO il D.P.C.M. 29 novembre 2001, che ha individuato i livelli essenziali di assistenza, nonché la delibera regionale 29 luglio 2002, n. 2747, che ha recepito il D.P.C.M. di cui sopra;
VISTA la risoluzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità n. 785/1989 «Health Surveillance and Management Procedures for Food-Handling Personnel Report of a WHO Consultation Technical report series», che sottolinea:
TENUTO CONTO:
TENUTO CONTO altresì, che in alcune realtà regionali, quali Umbria, Calabria, Piemonte, Valle d'Aosta e Province autonome di Trento e Bolzano, è stata deliberata la sospensione temporanea delle procedure per il rilascio o il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria;
RICHIAMATA la nota del Ministero della salute prot. n. 600.5/40AG/19/1165 del 21 maggio 2002 dalla quale si evince che a seguito delle bozze di provvedimento elaborate dalla Commissione permanente di coordinamento interregionale per i problemi relativi al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, il succitato Dicastero intende procedere alla modifica dell'articolo 14 della legge n. 283/1962, così come modificato dall'articolo 32 della legge n. 449/1997, nonché dall'articolo 10 della legge n. 362/1999 e alle modifiche degli articoli 34, 37, 38, 39, 40, e 41 del D.P.R. n. 327/1980 (Regolamento di esecuzione della legge n. 283/1962) e che a tal fine ha richiesto il parere degli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province autonome;
ATTESO che l'adozione del provvedimento da parte del Ministero della salute presumibilmente non si realizzerà in tempi brevi e che il mantenimento delle procedure in atto comporta l'inutilità di prestazioni sanitarie;
CONSIDERATA l'opportunità di sospendere, temporaneamente, l'applicazione della normativa che impone l'obbligo del libretto di idoneità sanitaria per il personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, in attesa della formale abrogazione dello stesso da parte del competente Dicastero;
all'unanimità,
DELIBERA