(Tribunale di Brescia - 153 - 17 novembre 2022)
Visto l'art. 134 della Costituzione e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con il dettato degli articoli 3 e 4 della Costituzione dell'art. 4-ter, comma 1, lettera c) e comma 2 del decreto-legge n. 44/2021, conv. dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per come modificato dall'art. 2 del decreto-legge n. 172/2021, conv. dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3 nella parte in cui impone la vaccinazione quale requisito essenziale, «per il personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;
Sospende il presente procedimento;
Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza venga notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento.
Così deciso in Brescia il 16 novembre 2022
Il Giudice del lavoro: Pipponzi