Titolo

(Tribunale di Firenze - 166 - 7 dicembre 2012)

Ordinanza del 7 dicembre 2012 emessa dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile promosso da C. S. A. e P. G. contro Centro di fecondazione assistita «Demetra» S.r.l. e
Presidenza del Consiglio dei ministri

Procreazione medicalmente assistita - Sperimentazione sugli embrioni umani - Divieto di qualsiasi ricerca clinica o sperimentale sull'embrione che non risulti finalizzata alla tutela della salute e allo sviluppo dello stesso - Carattere assoluto e inderogabile - Conseguente operativitą anche rispetto agli embrioni residuati da PMA non pił impiegabili per fini procreativi (in quanto malati o non biopsiabili) e destinati all'autodistruzione - Irragionevole difetto di bilanciamento della tutela dell'embrione con l'interesse costituzionalmente rilevante alla ricerca scientifica bio-medica - Contrasto con la promozione dello sviluppo della ricerca scientifica e con la tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettivitą - Contrasto con la Convenzione di Oviedo sulle biotecnologie.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 13 (commi 1, 2 e 3).
- Costituzione, artt. 9, 32 e 33, primo comma; Convenzione di Oviedo sulle biotecnologie, artt. 1, 5 e 18.

Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato al trattamento - Irrevocabilitą dopo la fecondazione dell'ovulo - Contrasto con il diritto irretrattabile della persona al consenso informato e con la libertą di autodeterminazione nel trattamento sanitario - Irrazionale diversificazione della PMA da tutte le altre ipotesi di trattamento terapeutico, in deroga al principio della necessitą del consenso del paziente prima e durante il trattamento - Richiamo alla sentenza n. 151 del 2009 della Corte costituzionale. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art. 6, comma 3, ultimo capoverso. - Costituzione, artt. 2, 13 e 32. Procreazione medicalmente assistita - Consenso informato al trattamento e sperimentazione sugli embrioni umani - Disciplina - Impossibilitą per i generanti di destinare alla ricerca scientifica gli embrioni residuati da PMA non pił impiegabili per fini procreativi (in quanto malati o non biopsiabili), revocando il consenso al trattamento prestato prima della fecondazione dell'ovulo - Illogicitą e irragionevolezza.
- Legge 19 febbraio 2004, n. 40, artt. 13, commi 1, 2 e 3, e 6, comma 3, ultimo capoverso.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma.