(Tribunale di Firenze - 166 - 7 dicembre 2012)
Ordinanza del 7 dicembre 2012 emessa dal Tribunale di
Firenze nel procedimento civile promosso da C. S. A. e P. G. contro Centro
di fecondazione assistita «Demetra» S.r.l. e
Presidenza del Consiglio dei ministri
Procreazione medicalmente assistita -
Sperimentazione sugli embrioni umani - Divieto di qualsiasi ricerca clinica
o sperimentale sull'embrione che non risulti finalizzata alla tutela della
salute e allo sviluppo dello stesso - Carattere assoluto e inderogabile -
Conseguente operativitą anche rispetto agli embrioni residuati da PMA non
pił impiegabili per fini procreativi (in quanto malati o non biopsiabili) e
destinati all'autodistruzione - Irragionevole difetto di bilanciamento della
tutela dell'embrione con l'interesse costituzionalmente rilevante alla
ricerca scientifica bio-medica - Contrasto con la promozione dello sviluppo
della ricerca scientifica e con la tutela della salute come diritto
fondamentale dell'individuo e interesse della collettivitą - Contrasto con
la Convenzione di Oviedo sulle biotecnologie.
- Legge 19
febbraio 2004, n. 40, art. 13 (commi 1, 2 e 3).
- Costituzione, artt. 9, 32 e 33, primo comma; Convenzione di Oviedo sulle
biotecnologie, artt. 1, 5 e 18.
Procreazione medicalmente assistita - Consenso
informato al trattamento - Irrevocabilitą dopo la fecondazione dell'ovulo -
Contrasto con il diritto irretrattabile della persona al consenso informato
e con la libertą di autodeterminazione nel trattamento sanitario -
Irrazionale diversificazione della PMA da tutte le altre ipotesi di
trattamento terapeutico, in deroga al principio della necessitą del consenso
del paziente prima e durante il trattamento - Richiamo alla sentenza n. 151
del 2009 della Corte costituzionale. - Legge 19 febbraio 2004, n. 40, art.
6, comma 3, ultimo capoverso. - Costituzione, artt. 2, 13 e 32. Procreazione
medicalmente assistita - Consenso informato al trattamento e sperimentazione
sugli embrioni umani - Disciplina - Impossibilitą per i generanti di
destinare alla ricerca scientifica gli embrioni residuati da PMA non pił
impiegabili per fini procreativi (in quanto malati o non biopsiabili),
revocando il consenso al trattamento prestato prima della fecondazione
dell'ovulo - Illogicitą e irragionevolezza.
- Legge 19
febbraio 2004, n. 40, artt. 13, commi 1, 2 e 3, e
6, comma 3,
ultimo capoverso.
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 31, 32 e 33, primo comma.