(Tribunale di Torino - 230 - 31 maggio 2011)
Ordinanza del 31 maggio 2011 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Fondazione Ordine Mauriziano contro Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano e Regione Piemonte
Sanità pubblica - Ente "Ordine Mauriziano di Torino" -
Previsione che lo stesso è costituito dai Presidi ospedalieri Umberto I di
Torino e dall'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino)
- Previsione altresì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente è
trasferito alla Fondazione Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni mobili ed
immmobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali
del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e di quelli mobili connessi allo
svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura
del cancro di Candiolo - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione
dell'autonomia patrimoniale della Fondazione senza ricorso allo strumento
previsto dell'espropriazione e dei conseguenti indennizzo e garanzie
procedimentali - Contrasto con la XIV disposizione transitoria e finale della
Costituzione per l'assenza di disciplina delle funzioni c.d. residue, ma
tradizionalmente caratterizzanti l'Ordine Mauriziano, di beneficenza, istruzione
e culto - Contrasto con la CEDU.
- Decreto-legge
19 novembre 2011, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n.
4, artt. 1 e
2, comma 2;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1350.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 42; XIV Disposizione transitoria e finale della
Costituzione; Primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1.
Sanità pubblica - Ente "Ordine Mauriziano di Torino" - Normativa
della Regione Piemonte - Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera (ASO)
"Ente ordine Mauriziano di Torino", con personalità giuridica pubblica e con
autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e
tecnica - Previsione che fino all'adozione dell'atto di organizzazione aziendale
continuano ad essere svolte le funzioni di assistenza specialistica
ambulatoriale e di ricovero ospedaliero già esercitate in forza delle
convenzioni esistenti - Violazione dell'autonomia patrimoniale della Fondazione
senza ricorso allo strumento previsto dell'espropriazione e dei connessi
indennizzo e garanzie procedimentali - Contrasto con la XIV Disposizione
transitoria e finale della Costituzione per assenza di disciplina delle funzioni
residue, ma tradizionalmente caratterizzanti l'Ordine Mauriziano, di
beneficenza, istruzione e culto - Contrasto con la CEDU.
- Legge della
Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, artt. 1 e
2.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 42; XIV Disposizione transitoria e finale della
Costituzione; Primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1.