Titolo

(Tribunale di Torino - 230 - 31 maggio 2011)

Ordinanza del 31 maggio 2011 emessa dal Tribunale di Torino nel procedimento civile promosso da Fondazione Ordine Mauriziano contro Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano e Regione Piemonte

Sanità pubblica - Ente "Ordine Mauriziano di Torino" - Previsione che lo stesso è costituito dai Presidi ospedalieri Umberto I di Torino e dall'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo (Torino) - Previsione altresì che il patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Ente è trasferito alla Fondazione Ordine Mauriziano, con esclusione dei beni mobili ed immmobili funzionalmente connessi allo svolgimento delle attività istituzionali del presidio ospedaliero Umberto I di Torino e di quelli mobili connessi allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo - Violazione del principio di ragionevolezza - Violazione dell'autonomia patrimoniale della Fondazione senza ricorso allo strumento previsto dell'espropriazione e dei conseguenti indennizzo e garanzie procedimentali - Contrasto con la XIV disposizione transitoria e finale della Costituzione per l'assenza di disciplina delle funzioni c.d. residue, ma tradizionalmente caratterizzanti l'Ordine Mauriziano, di beneficenza, istruzione e culto - Contrasto con la CEDU.
- Decreto-legge 19 novembre 2011, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 2005, n. 4, artt. 1 e 2, comma 2; legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1350.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 42; XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione; Primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1.

Sanità pubblica - Ente "Ordine Mauriziano di Torino" - Normativa della Regione Piemonte - Costituzione dell'Azienda sanitaria ospedaliera (ASO) "Ente ordine Mauriziano di Torino", con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica - Previsione che fino all'adozione dell'atto di organizzazione aziendale continuano ad essere svolte le funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di ricovero ospedaliero già esercitate in forza delle convenzioni esistenti - Violazione dell'autonomia patrimoniale della Fondazione senza ricorso allo strumento previsto dell'espropriazione e dei connessi indennizzo e garanzie procedimentali - Contrasto con la XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione per assenza di disciplina delle funzioni residue, ma tradizionalmente caratterizzanti l'Ordine Mauriziano, di beneficenza, istruzione e culto - Contrasto con la CEDU.
- Legge della Regione Piemonte 24 dicembre 2004, n. 39, artt. 1 e 2.
- Costituzione, artt. 3, 41 e 42; XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione; Primo Protocollo addizionale della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, art. 1.