P.Q.M.

(Tribunale di Alessandria - 98 - 15 dicembre 2010)

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 13 del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010, nella parte in cui prevede che il comma 2, dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreti nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non sia rivalutata secondo il tasso d'inflazione, per contrasto con gli artt. 3 e 38, comma 1 Cost.;

Sospende il processo in corso;

Dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, insieme con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni di cui oltre;

Dispone che il Cancelliere notifichi la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunichi ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Alessandria, addì 13 dicembre 2010

Il giudice: Viani