Testo

(Tribunale di Palermo - 275 - 15 novembre 2007)

IL TRIBUNALE

Nella causa degli affari contenziosi civili in epigrafe indicata, promossa da: F. F. rappresentato e difeso dagli avv. Antonino Paleologo e Ermanno Zancla presso il cui studio, in Palermo, viale Leonardo Da Vinci n. 65, ha eletto domicilio, contro Ministero della sanità in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, presso la cui sede distrettuale per legge domicilia in Palermo, nella via A. De Gasperi n. 81, all'udienza del 15 novembre 2007, ha dato lettura della seguente ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

In fatto

Con ricorso depositato il 31 maggio 2004, F. F. Premesso:

di essere stato sottoposto il 4 novembre 1983 a somministrazione di siero antitetanico per in via intramuscolare;

che nel marzo 2000 gli era stata diagnosticata una «cirrosi epatica HCV correlata», contratta a seguito della predetta somministrazione di immunoglobulina umana;

di aver avanzato in data 3 aprile 2001 richiesta di indennizzo ex legge n. 210/1992 per la patologia sofferta;

che la Commissione medica ospedaliera competente non aveva riconosciuto il nesso casuale tra la somministrazione dell'immunoglobulina e la patologia HCV correlata;

di aver proposto ricorso amministrativo avverso il detto provvedimento, rimasto inevaso, agiva in giudizio contro il Ministero della salute al fine di ottenere l'indennizzo richiesto con decorrenza dal 3 aprile 2001, oltre rivalutazione ed interessi fino al saldo.

Instaurato il contraddittorio, il Ministero della salute, tardivamente costituitosi in giudizio, negava la fondatezza della domanda ex adverso proposta, evidenziando l'assenza di nesso di casualità tra la somministrazione di emoderivato dedotta in ricorso e la patologia di cui risulta affetto il Francofonte ed in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso, confutava il diritto del ricorrente ad ottenere rivalutazione e interessi sui ratei arretrati maturati.

Disposta C.T.U. medico legale al fine di accertare l'eventuale nesso di causalità tra la somministrazione del serio antitetanico avvenuta nel 1983 e l'epatite HCV correlata sofferta dal ricorrente, il ricorrente, preso atto dell'esito favorevole dell'accertamento peritale, con note depositate il 12 gennaio 2007 evidenziava, sotto diversi profili, il contrasto dell'art. 1, comma 2 della legge n. 210 del 1992 nella parte in cui esclude l'indennizzo de quo ai soggetti contagiati da epatite a seguito di somministrazione di emoderivati, con gli artt. 2, 3, 32, 38 della Costituzione.

In diritto

Ciò Premesso, il giudice solleva, sulla conforme istanza di parte ricorrente, la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 2 della legge n. 210 del 25 febbraio 1992 nella parte in cui non prevede il diritto all'indennizzo di cui al comma 1, in favore di coloro che abbiano contratto epatite a seguito di somministrazione di derivati del sangue, limitando il dato normativo il diritto all'indennizzo «anche ai soggetti che risultino contagiati da infezioni HIV a seguito di somministrazione di sangue ed suoi derivati».

La rilevanza della questione nel giudizio a quo risiede nel fatto che, indubbiamente, dall'accoglimento della rilevata questione di costituzionalità dipende l'accoglimento della domanda nel merito.

il Ministero convenuto ha invero limitato la propria difesa alla dedotta assenza di nesso di causalità tra la somministrazione di immunoglobuline subita dal ricorrente nel 1983 e l'infezione da virus HCV allo stesso diagnosticata nel corso dell'anno 2000, sicchè, essendo stata accertata in sede istruttoria la sussistenza del detto nesso eziologico, non sussistono ulteriori eccezioni da esaminare ostative all'accoglimento del ricorso.

Il c.t.u. dott. G. M., al quale è stato affidato l'incarico di accertare l'eventuale nesso causale tra la malattia sofferta dal ricorrente, cirrosi epatica HCV correlata, e la somministrazione di siero antitetanico subita nel 1983, ha infatti concluso l'accertamento sottolineando «... non essendo presenti nel paziente ulteriori possibili fonti di contagio, appare del tutto plausibile che l'infezione da virus epatico C sia stata trasmessa mediante la somministrazione di immunoglobuline umane specifiche subita nel 1983».

Il consulente ha, poi, confutato la valutazione del caso espressa dalla Commissione medica ospedaliera competente, che aveva espresso il giudizio «NON esiste nesso causale tra la somministrazione di emoderivati e l'infermità "cirrosi epatica HCV" in quanto non esistono in letteratura medica casi di infezione epatica dopo somministrazione per via intramuscolo di emoderivati», evidenziando, in primo luogo da un punto di vista scientifico, la possibilità di trasmissione del virus attraverso la somministrazione di emoderivati e richiamando un case report, pubblicato su rivista scientifica, in cui veniva descritto un caso di contagio da HCV successivo a sieroprofilassi antitetanica.

Spiegato che le immunoglobuline antitetano vengono ottenute mediante un complesso meccanismo di filtrazione di sangue umano, il dott. Migliore ha poi evidenziato che nel 1983, data della somministrazione richiamata in ricorso, non era stato ancora rilevato l'agente patogeno-Virus dell'epatite C, identificato solo nel 1989, sicchè allora lo screening per anticorpo HCV del sangue da utilizzare per l'antitetanica non era ancora possibile, così rendendo elevate le possibilità di contagio.

Per le dette ragioni, accertato il nesso di causalità tra l'epatite sofferta dal ricorrente e la somministrazione di siero antitetanico con immunoglobulina umana, qualora l'indennizzo di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge richiamata fosse estensibile anche ai soggetti che risultano contagiati da epatiti a seguito di somministrazione di derivati del sangue, nulla osterebbe all'accoglimento della domanda.

La norma citata peraltro, diversamente da come auspicato da parte ricorrente, non consente l'interpretazione estensiva idonea ad includere tra gli aventi diritto all'indennizzo anche i danneggiati da epatite contratte per somministrazione, dovendosi condividere l'esegesi della suprema Corte secondo cui (cfr. Cass., sez. L., sentenza n. 12946 del 16 giugno 2005) il titolo della legge («Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati») non può valere ed estendere la tutela al di là delle ipotesi specificamente descritte nei primi tre commi dell'art. 1.

Ciò premesso, secondo il giudicante la questione di costituzionalità nella norma indicata è altresì da valutarsi non manifestamente infondata per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 38 della Costituzione.

Come pacifico nella giurisprudenza della suprema Corte di cassazione, l'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, di cui alla legge n. 210 del 1992, ha natura assistenziale in senso lato (riconducibile agli articoli 2 e 38 Cost. ed alle prestazioni poste a carico dello Stato in ragione del dovere di solidarietà sociale che sullo stesso grava. Inoltre, la prestazione indennitaria di cui si è fatto carico lo Stato è altresì correlata all'obbligo di tutela del diritto alla salute previsto dall'art. 32 Cost., che la Costituzione riconosce come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.

Orbene, con la legge n. 210 del 1992, che disciplina l'indennizzo ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati, anche a seguito dei ripetuti interventi della Corte costituzionale (in particolare sentenza n. 476/2002), sono state sostanzialmente assimilate la situazione dei soggetti danneggiati da HIV con quelli danneggiati da epatite, estendendo l'indennizzo previsto per i primi anche agli altri ad eccezione che per l'ipotesi per cui è causa.

Invero, sottolineato che dal combinato disposto dei commi 1, 2 (a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n. 476/2002) hanno diritto all'indennizzo de quo tutti i soggetti contagiati sia da HIV che da epatite a seguito di somministrazione di sangue (emotrasfusione di cui al comma 3), nonchè gli operatori sanitari che hanno contratto l'una o l'altra l'infezione, in occasione e durante il servizio, entrando in contatto con sangue infetto e altresì, solamente i contagiati da HIV, e non anche i contagiati da epatite, esclusivamente nel caso di somministrazione di emoderivati, appare plausibile il contrasto della norma con il principio di eguaglianza costituzionale.

In altre parole, la mancata previsione del diritto all'indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da danni di tipo irreversibile da epatite solo nell'ipotesi in cui il contagio sia avvenuto per somministrazione di emoderivato, determina una grave disparità di trattamento di costoro rispetto coloro che per le medesime ragioni hanno contratto l'HIV.

Detta disparità di trattamento è poi particolarmente ingiustificata tenuto conto del fatto che sussistono strette analogie tra l'infezione da HIV e quella da HCV, in quanto entrambe caratterizzate da prognosi sfavorevole e causate da agenti virali trasmissibili attraverso il sangue e/o fluidi biologici e proprio detta analogia pare, infatti, sottendere la scelta del legislatore di prevedere l'indennizzo de quo per entrambe le patologie.

L'assenza di tutela per la categoria predetta sembra quindi porsi in contrasto con gli art. 3 della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento di identiche situazioni di fatto, nonchè con gli artt. 2, 32 e 38 della costituzione poichè non sussistono prima facie ragioni per cui la tutela della salute, e con essa l'assistenza sociale correlata, dovrebbero essere diversamente orientate solo nell'ipotesi de quo, con riferimento ai danneggiati da epatite o da HIV.

Parafrasando quanto ritenuto dalla Corte costituzionale nel giudizio di costituzionalità del medesimo articolo di legge di cui oggi si deduce l'incostituzionalità, nella parte in cui non estendeva il detto indennizzo anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo avessero riportato danni permanenti, conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatite, va sottolineato che la ragione indennitaria, che giustifica le misure a vantaggio delle categorie previste, vale allo stesso modo per la categoria di soggetti non prevista e dunque esclusa, sicchè, non si comprende, se non come una dimenticanza del legislatore, perchè il danneggiato a seguito di somministrazione di emoderivato, nei casi indicati, sia ammesso al beneficio quando si abbia a che fare con infezioni da HIV ma non con epatiti, una volta che lo stesso legislatore, valutando i due tipi di patologie, li ha considerati equivalenti, ai finì dell'indennizzo, quando esse risultano contratte a seguito di somministrazione o trasfusione di sangue.