Ordinanza del 30 marzo 2022 del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia sul ricorso proposto da F. C. contro Ordine degli psicologi della Lombardia
Salute (Tutela della) - Profilassi internazionale -
Vaccinazioni anti SARS-CoV-2 - Previsione di obblighi vaccinali per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario (nel
caso di specie: professionista, iscritta all'Ordine degli Psicologi, esercente
la professione di psicologa psicoterapeuta in forma autonoma) - Previsione che
l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina
l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed č annotato
nel relativo albo professionale - Omessa limitazione della sospensione, come
disposto dalla disciplina previgente, dal diritto di svolgere prestazioni o
mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi
altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
- Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di
giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28
maggio 2021, n. 76, art. 4, comma 4, come modificato dall'art. 1, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 (Misure urgenti per il
contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle
attivitā economiche e sociali), convertito, con modificazioni, nella legge 21
gennaio 2022, n. 3.