(TAR regionale della Sicilia - 396 - 28 luglio 2010)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
Ha pronunciato la presente ordinanza.
Sui ricorsi riuniti numero di registro generale n. 1592 del 2009 e n. 474 del 2010, proposti da Artificial Kidney Center S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Mazzei, con domicilio eletto presso il predetto difensore in Palermo, via P.Pe di Paternò n. 78;
Contro Assessorato Regionale della Salute, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Palermo, via A. De Gasperi n. 81, è domiciliato per legge;
Per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: quanto al ricorso n. 474 del 2010: del provvedimento di cui al D.A. del 17 dicembre 2009, pubblicato nella GURS n. 4 del 29 gennaio 2010 avente ad oggetto: «Modifica del decreto 29 agosto 2009, concernente interventi per la riorganizzazione, la riqualificazione ed il riequilibrio economico dell'assistenza sanitaria ai pazienti con uremia terminale»..
quanto al ricorso n. 1592 del 2009: dei provvedimenti di cui al D.A. n. 01676/07 del 20 agosto 2009, pubblicato nella G.U.R.S. n.42 dell'11 settembre 2009.
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Regionale della Salute e di Assessorato Regionale della Sanità in Pers. dell'Assessore pro tempore;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2010 il dott. Giovanni Tulumello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;