P.Q.M.

(TAR regionale della Liguria - 79 - 15 novembre 2007)

Visti gli artt. 1 della legge 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulla spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 13, l.r. 3 aprile 2007, n. 15 in relazione agli artt. 3, 24, 32, 113 e 117 della Costituzione, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, sospendendo i giudizi in corso.

Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri, nonchè sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati.

Così deciso in Genova, nella Camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2007.

Il Presidente f.f.: Caputo

L'estensore: Ponte