P.Q.M.

(TAR regionale della Campania - 666 - 3 febbraio 2004)

Non definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, settimo comma, legge 19 ottobre 1999, n. 370, nella parte in cui limita la sanatoria ai tecnici laureati senza considerare la diversa categoria dei medici interni universitari con prevalenti compiti assistenziali (M.I.U.C.A.), in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Sospende il presente giudizio all'esito della decisione della Corte costituzionale.

Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2003.

Il Presidente: Onorato

Il componente estensore: Abbruzzese