P.Q.M.

(TAR regionale dell'Umbria - 952 - 26 settembre 2001)

Il tribunale amministrativo dell'Umbria, sospesa ogni altra decisione sul rito, sul merito e sulle spese, visti gli artt. 134 Cost., 1. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale per la decisione sulla legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, con riferimento: a) all'art. 76 della Costituzione, in relazione alla legge delega 24 aprile 1998, 128; b) agli articoli 3, 34 e 35 della Costituzione.

Dispone che a cura della Segreteria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e alle parti in causa e comunicata Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Perugia, nella Camera di Consiglio del giorno 26 settembre 2001 con l'intervento dei signori:

Il Presidente: Lignani

Il consigliere, estensore: Cardoni