Premessa
(TAR regionale dell'Umbria - 952 - 26 settembre 2001)
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'UMBRIA
Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 125/2001 proposto da XY rappresentato e difeso dall'avv. Marzio Vaccari con domicilio eletto in Perugia, via Baglioni n. 10;
Contro l'Università degli studi di Perugia in persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici n. 14;
Il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in persona del Ministro pro tempore, non costituito;
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 2464, 6 febbraio 2001, con cui l'Università degli studi di Perugia ha escluso il ricorrente dal concorso, per l'ammissione alla scuola di specializzazione in radiodiagnostica, nonchè, per quanto di ragione, del bando di concorso 12 dicembre 2000 e/o di tutti gli atti connessi, collegati e/o conseguenti per la disapplicazione del d.lgs. 368/1999 in quanto norma di recepimento della Dir. Com. 93/16/CE relativamente alla disciplina della specializzazione dei laureati in medicina e chirurgia.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università intimata;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta alla pubblica udienza del giorno 26 settembre 2001 la relazione del dott. Carlo Luigi Cardoni e uditi i difensori delle parti come da verbale;
Atteso che con sentenza parzialmente decisoria, deliberata nella stessa camera di consiglio, il Collegio si è pronunciato su alcuni punti della controversia e si è riservato di disporre per il prosieguo del giudizio con separata ordinanza;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: