Ricorso per questione di legittimitā costituzionale depositato
in cancelleria il 1° dicembre 2022
(della Regione Piemonte)
Bilancio e contabilitā pubblica - Spesa sanitaria -
Riparto delle risorse destinate alla copertura dei fabbisogni standard -
Modifiche al decreto legislativo n. 68 del 2011 - Individuazione delle Regioni
in equilibrio economico in base ai risultati relativi al secondo esercizio
precedente a quello di riferimento - Effettuazione delle pesature con i pesi per
classi di etā considerati ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario,
relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento - Definizione
dei pesi con decreto interministeriale, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, utilizzando i criteri previsti dall'art. 1, comma 34, della
legge n. 662 del 1996 - Regime transitorio - Previsione che, per gli anni 2021 e
2022, l'85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno
standard nazionale per gli anni 2021 e 2022 č ripartito secondo i suddetti
criteri e il restante 15 per cento delle medesime risorse č ripartito sulla base
della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020 per il riparto 2021 e al
1° gennaio 2021 per il riparto 2022 - Previsione che, per l'anno 2022, nel caso
in cui non venga raggiunta la prevista intesa, il decreto di determinazione
provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard č adottato entro il 30 settembre
2022, mentre il decreto di determinazione definitiva č adottato entro il 31
dicembre 2022.
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Decreto-legge 8 agosto 2022 (recte: 9 agosto 2022), n. 115 (Misure urgenti in
materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali),
convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, art.
19 [, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2)].