Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi nr. 12, fax 06-96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it nei confronti della Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge regionale n. 4 del 2 maggio 2017, recante «Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale».
La legge della Regione Lazio n. 4 del 2 maggio 2017, recante «Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale», presenta profili d'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. l, comma 1, lettera b), per contrasto con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione.
L'art. 1 della legge regionale in esame, che riguarda l'assunzione del personale nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, al comma 1, lettera a) e b), prevede che: «Ferme restando le competenze attribuite al Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione:
a) ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità) e dall'art. 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, si considera, per il personale in possesso dei requisiti ivi richiesti, il servizio svolto, anche in deroga alle procedure previste dalla normativa regionale;
b) al personale che non rientra nelle fattispecie di cui alla lettera a), impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, sarà riconosciuto, nelle procedure concorsuali, un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto».
La disposizione contenuta nella lettera b) di detto comma 1 dell'art. 1 è incostituzionale per i seguenti motivi.
Tale disposizione prevede che al personale sanitario che sia stato impiegato in forme riconducibili a processi di esternalizzazione nell'assistenza diretta o indiretta ai pazienti nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale, sia riconosciuto, nelle procedure concorsuali straordinarie previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 marzo 2015 («Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l'assunzione di personale precario del comparto sanità») e dall'art. 1, comma 543, legge n. 208 del 2015, un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto. Detta disposizione regionale, che impone alla commissione esaminatrice di assegnare uno specifico punteggio, in relazione agli anni di lavoro svolto, unicamente al personale sanitario che sia stato impiegato nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione, contrasta con la disciplina statale di riferimento. Essa contrasta in particolare con i criteri di valutazione dei titoli stabiliti nell'ambito della disciplina concorsuale del personale del Servizio sanitario dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 2001 e dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997, emanati in attuazione dell'art. 18, comma 1, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che distinguono i criteri di valutazione dei titoli in tre categorie riguardanti, rispettivamente, la carriera, i titoli accademici e di studio e il curriculum formativo e professionale.
Pertanto, la disposizione regionale in esame, che impone l'obbligo alla commissione esaminatrice di assegnare uno specifico punteggio alla categoria di concorrenti sopra descritta, modifica ed integra la griglia recante i criteri di valutazione dei titoli stabilita dalla disciplina statale sopra menzionata, incidendo altresì sulla discrezionalità attribuita alla commissione da detta disciplina statale. Al riguardo, nei citati decreti del Presidente della Repubblica è previsto che il punteggio attribuito dalla commissione esaminatrice al curriculum formativo e professionale dei candidati è «globale». In particolare nel predetto curriculum «sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonchè gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici». L'attribuzione del punteggio globale, da parte della commissione esaminatrice, che dovrà essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo, mira a garantire un certo margine di discrezionalità riconosciuta alla Commissione stessa, al fine di valutare gli elementi del curriculum ritenuti qualificanti rispetto all'incarico da ricoprire.
Pertanto, la disposizione regionale in esame, volta a riconoscere, in difformità di quanto previsto nei citati decreto del Presidente della Repubblica, l'assegnazione di «un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto....» sembra interferire con il principio e finalità stabiliti a livello statale e si pone in contrasto con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» contenuti nella disciplina statale sopra citata, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. .
La Corte costituzionale ha infatti affermato in varie occasioni (sent. nn. 422/2006; 295/2009; 181/2006; 251/2016) che i rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni sanitarie essendo strumentali alla prestazione del servizio, e incidendo sulle condizioni di fruizione delle prestazioni rese all'utenza, condizionate dalla capacità e professionalità di tutti i sanitari addetti al servizio, attengono alla potestà legislativa regionale in materia concorrente di tutela della salute. Ne consegue il doveroso rispetto dei principi fondamentali dettati dalla legge statale, tra cui devono annoverarsi quei principi, dati con riferimento alle modalità e ai requisiti di accesso, che si collocano in una prospettiva di miglioramento del «rendimento» del servizio offerto e dunque di garanzia, oltre che del buon andamento dell'amministrazione e della qualità dell'attività assistenziale erogata.
Si segnala inoltre che la disposizione regionale in esame, volta a riconoscere l'assegnazione di «un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto....» solo ai soggetti impiegati nelle aziende sanitarie regionali attraverso processi di esternalizzazione, destinatari della disposizione, rischia di privilegiare tale categoria di concorrenti rispetto ad altri concorrenti che, partecipando alle procedure concorsuali straordinarie previste dalla menzionata legge n. 208 del 2015 per l'assunzione a tempo indeterminato, siano stati già assunti a tempo determinato nell'ambito del servizio sanitario regionale attraverso procedure selettive ad evidenza pubblica.
Per i motivi esposti l'art. 1, comma 1, lettera b) della legge regionale in esame viene impugnato dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'art. 127 della Costituzione per contrasto con i principi fondamentali in materia di «tutela della salute» di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione; il presente ricorso viene proposto come deliberato dal Consiglio dei ministri in data 28 giugno 2017.