Dispositivo

(Ricorso 10 novembre 2016)

P.Q.M.

La Regione del Veneto chiede che l'ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, recante «Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 settembre 2016, n. 206:

dell'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, per violazione degli articoli 3, 32, 97, 117, III e IV comma, 118 e 119 della Costituzione, nonchè del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione;

dell'art. 2, commi 1, 2, 5, 6, 7, per violazione degli articoli 3, 32, 97, 117, III e IV comma, 118 e 119 della Costituzione, nonchè del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione;

dell'art. 6, per violazione degli articoli 3, 97, 117, III e IV comma, 118 e 119 della Costituzione, nonchè del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione;

dell'art. 9, commi 1 e 2, per violazione degli articoli 3, 97, 117, III e IV comma, 118 e 119 della Costituzione, nonchè del principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione.

Si depositano:

1) delibera della Giunta regionale n. 1723 del 2 novembre 2016 di autorizzazione a proporre ricorso e affidamento dell'incarico di patrocinio per la difesa regionale;

2) documento OCSE sulla qualità della sanità italiana;

3) documento OCSE sulla spesa sanitaria italiana.

Venezia-Treviso-Roma, 2 novembre 2016

Avv. Zanon - avv. prof. Antonini - avv. Manzi