Fatto e diritto

(Ricorso 30 marzo 2012)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege all'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato;

Contro la Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale;

Per la declaratoria della illegittimità costituzionale in parte qua della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 3, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 6 del 28 gennaio 2012 e recante il titolo «Disposizioni per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario».

La presentazione del presente ricorso è stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione del 16 marzo 2012, come da estratto del verbale, che si deposita.

La legge in esame presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale.

1. La legge della regione Campania n. 3 del 2012, recante «Disposizioni per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario», presenta profili d'illegittimità costituzionale con riferimento all'art. l, comma 1, lettera c) e comma 2.

Si premette che la Regione Campania ha stipulato in data 13 marzo 2007, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 180, della legge n. 311/2004, l'Accordo sul Piano di rientro dai disavanzi sanitari 2007-2009.

Successivamente, nel mese di luglio 2009, essendo stato disatteso l'Accordo stipulato dalla Regione, il Governo ha esercitato i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 4, comma 2 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, procedendo alla nomina del Presidente della Regione quale Commissario ad acta per la realizzazione del predetto Piano di rientro.

Con la legge n. 191/2009 («Finanziaria 2010») è stata, poi, concessa alle Regioni che si trovavano in gestione commissariale come la Regione Campania, la possibilità proseguire il Piano di rientro attraverso programmi operativi, precisandosi al commi 80 e 95 dell'articolo 2 della citata legge n. 191/2009, che «gli interventi individuati dal Piano sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del richiamato Piano di rientro». Con l'approvazione del citato Accordo, la Regione si è impegnata all'attuazione del suddetto Piano di rientro e al rispetto della legislazione vigente, con particolare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In attuazione delle previsioni della legge finanziaria il Commissario ad acta per la Regione Campania ha adottato il decreto n. 41 del 14 luglio 2010, avente ad oggetto «Approvazione del nuovo Programma Operativo per l'anno 2010».

Successivamente, con decreto n. 22 del 22 marzo 2011, in attuazione del punto t) del mandato Commissariale, conferito con delibera del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2010, ha approvato il Piano sanitario regionale 2011-2013 in coerenza con il decreto n. 49 del 29 settembre 2010, adottato in attuazione del punto c) del mandato Commissariale.

Il Tavolo per la verifica degli adempimenti e il Comitato LEA nella riunione del 26 ottobre 2010 hanno prospettato un forte disavanzo non coperto per l'anno 2010 a causa della non completa attuazione del Programma Operativo 2010 e hanno invitato il Commissario ad approvare entro l'anno il programma operativo 2011-2012.

Il Commissario ha trasmesso in data 6 aprile 2011 il Programma Operativo 2011-2012.

Nelle more, il risultato di gestione per l'anno 2010 ha registrato, nella riunione dei Tavoli Tecnici del 14 aprile 2011, un disavanzo non coperto di 248,888 mln di euro. Questo disavanzo ha determinato, per la Regione Campania, l'applicazione degli automatismi fiscali previsti dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, vale a dire «l'ulteriore incremento delle aliquote fiscali di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF per l'anno d'imposta in corso, rispettivamente nelle misure di 0,15 e 0.30 punti, l'applicazione del blocco automatico del turn over del personale del servizio sanitario regionale fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in corso e l'applicazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie per il medesimo periodo».

La suddetta norma statale stabilisce, inoltre, che gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione dei predetti vincoli sono nulli. Dispone altresì che, in sede di verifica annuale degli adempimenti, la Regione certifichi il rispetto dei vincoli medesimi.

Codesta Ecc.ma Corte costituzionale ha già avuto modo di pronunciarsi in materia di piani di rientro dal disavanzo sanitario e di gestione commissariale degli stessi.

In particolare, con la sentenza n. 100/2010 nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della stessa Regione Campania 28 novembre 2008, n. 16, recante «Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo», ha affermato che una norma statale (con riferimento all'allora vigente articolo 1, comma 796, lettera b) della legge n. 296 del 2006) ha reso vincolanti, per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi individuati negli atti di programmazione «necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ivi compreso l'Accordo intercorso tra lo Stato e la Regione Campania».

Codesta medesima Ecc.a Corte inoltre:

a) ha affermato che la suddetta norma statale, che assegna a tale Accordo carattere vincolante per le parti tra le quali è intervenuto, può essere qualificata come espressione di un principio fondamentale diretto al contenimento della spesa pubblica sanitaria e, dunque, espressione di un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica;

b) con la sentenza n. 78/2011, ha avuto modo di «rammentare - come già sottolineato in passato con la sentenza n. 193 del 2007 - che l'operato del Commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti - malgrado il carattere vincolante dell'accordo concluso dal Presidente della Regione - ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica (articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007»). E', dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei Livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale qual'è quello alla salute (articolo 32 Cost.) - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del Commissario ad acta, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli Organi regionali.

Ciò premesso, la legge regionale in esame presenta i seguenti profili di illegittimità costituzionale:

1) Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e comma 2, apportano modifiche e integrazioni al comma 225 della l.r. n. 4 del 2011, e ai commi 10, 13-bis, 14, 14-quinquies, 15 e 15-bis della l.r. n. 28 del 2003, come modificati rispettivamente dai commi 224, 226, 227, 228, 229 e 230 della l.r. n. 4/2011, aggiungendo ad ogni comma le parole «in coerenza con la programmazione regionale per l'attuazione del Piano di Rientro dal disavanzo sanitario e con i Programmi operativi adottati ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009».

Tali disposizioni regionali eccedono dalle competenze regionali per i seguenti motivi.

Si premette che avverso i commi oggetto di modifica il Governo ha deliberato l'impugnativa in data 5 maggio 2011 in quanto le disposizioni in essi contenute, che disciplinano il nuovo assetto e le nuove funzioni della SO.RE.SA., conferivano alla Giunta regionale poteri in materia di vigilanza, di approvazione dei piani di pagamento, di individuazione delle aziende partecipanti alla fase sperimentale dei pagamenti da parte di SO.RE.SA. nonchè di individuazione dell'estensione delle attività sperimentali anche ad altre aziende sanitarie. Esse attribuivano pertanto alla Giunta Regionale competenze gestionali che, ai sensi del punto 1, lettere a), b), f), n) e p) del mandato commissariale, sono proprie del Commissario ad acta. In particolare le disposizioni in questione intervenivano in materia di procedimenti contabili e amministrativi oggetto del Programma operativo 2010, obiettivo 6 (pag. 63), e del Programma operativo 2011-2012, che prevede la prosecuzione delle azioni già avviate nel 2010.

Le disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge in esame, nell'integrare le disposizioni impugnate con la previsione di una generica coerenza con il Piano di rientro, non eliminano i motivi di incostituzionalità formulati nell'impugnativa governativa, ma si limitano ad inserire una clausola che è poi contraddetta dal contenuto dei commi, i quali conferiscono alla Giunta Regionale alcune competenze gestionali (specificamente indicate sub a), e che qui si intendono integralmente trascritte), che interferiscono con le attribuzioni del Commissario ad acta (punto 1, lettere a), b), f), n) e p) del mandato commissariale) e con il Programma operativo 2010 (obiettivo 6, pag. 63), nonchè con il Programma operativo 2011-2012, che intervengono in materia di procedimenti contabili e amministrativi.

Le disposizioni regionali in esame, pertanto, sostanzialmente stabilizzano gli effetti delle disposizioni impugnate, confermando in tal modo la loro illegittimità costituzionale e violando palesemente principi costituzionali. Esse infatti, analogamente a quelle oggetto di modifica, già impugnate, ponendo in capo alla Giunta Regionale interventi in materia sanitaria che contrastano con le previsioni contenute nel Piano di rientro dal disavanzo sanitario e nei Programmi operativi, violano i principi di coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, contenuti nei commi 80 e 95 dell'articolo 2 della legge n. 191/2009, secondo i quali - in costanza di Piano di rientro - è preclusa alla regione l'adozione di nuovi provvedimenti che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano, essendo le previsioni dell'Accordo e del relativo Piano vincolanti per la regione stessa. Le stesse disposizioni interferiscono, inoltre, con l'attuazione del Piano, affidata al Commissario ad acta con il mandato commissariale, menomando le attribuzioni del Commissario, in violazione, sotto tale profilo, dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.