Fatto e diritto

(Ricorso 29 settembre 2011)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (CF 80224030587), presso i cui uffici è legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Contro la Regione Basilicata (CF 80002950766), in persona del suo Presidente pro tempore per la declaratoria della illegittimità costituzionale degli artt. 13, 31, 32, 34 comma 5 e 39 comma 1, della Legge della Regione Basilicata n. 17 del 4 agosto 2011, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata del 4 agosto 2011, n. 26, come da delibera del Consiglio dei Ministri in data 22 settembre 2011.

Fatto

In data 4 agosto 2011 è stata pubblicata, sul n. 26 del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, la legge regionale n. 17 del 4 agosto 2011, con la quale sono state poste norme di «Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013».

Peraltro, come meglio si andrà a precisare in prosieguo, talune delle disposizioni contenute in detta legge eccedono dalle competenze regionali, violano precise previsioni costituzionali e sono illegittimamente invasive delle competenze dello Stato; devono pertanto essere impugnate con il presente atto affinchè ne sia dichiarata la illegittimità costituzionale, con conseguente annullamento, sulla base delle seguenti considerazioni in punto di

Diritto

1. - L'art. 13 della legge impugnata sostituisce il comma 2 dell'art. 30 della L.R. n. 33/2010, prevedendo testualmente che «gli Enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto delle limitazioni e delle procedure previste dalla normativa vigente, possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie valide di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del S.S.R., previo accordo tra le amministrazioni interessate».

Tale disposizione si pone in contrasto con l'articolo 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni, il quale prevede testualmente che «le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento, assicurando la necessaria neutralità finanziaria.».

Pertanto, il legislatore regionale, disponendo in modo non conforme ai principi sanciti dal d.lgs. n. 165/2001, ha invaso la competenza statale di cui all'art. 117, comma 2, lettera L, della Costituzione, il quale riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e, quindi i rapporti dl diritto privato regolabili dal Codice Civile.

2. - L'art. 31 della legge impugnata abroga la l.r. n. 10/2011 e ripristina le disposizioni di cui all'art. 12 della l.r. n. 16/2002 recante «Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero», che riconosce al Presidente della Commissione dei lucani all'estero una indennità pari al 20 per cento di quella lorda mensile riservata ai consiglieri regionali, nonchè il trattamento riservato ai consiglieri regionali medesimi per le missioni svolte all'estero o in Italia. Inoltre, per il Presidente ed i membri della Commissione viene previsto il rimborso delle spese di viaggio calcolate nella misura di 1/5 del prezzo al litro della benzina per ogni chilometro percorso tra il comune in cui ha sede la Commissione e quello ove si svolge la missione.

Così disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto con l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 78/2010, il quale recita testualmente che «a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni dl cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari dl incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.».

Pertanto, la disposizione regionale qui censurata si pone in contrasto con la richiamata normativa nazionale in materia di risparmio e comporta una lesione dei principi stabiliti dall'art. 117 della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

3. - Analogamente a quanto appena precedentemente esposto, l'art. 32 della legge impugnata, nel modificare il comma 3 dell'art. 8 della l.r. 3 maggio 2002, n. 16 recante «Disciplina generale degli interventi in favore dei lucani all'estero», prevede testualmente che «ai componenti della Commissione, non consiglieri regionali, per la partecipazione alle sedute e per le missioni in Italia ed all'estero, compete il rimborso spese e il trattamento di missione dei dirigenti regionali. Ai componenti della Commissione, consiglieri regionali, compete il rimborso spese e trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali.».

Non si può non nuovamente rilevare che, così disponendo, il legislatore regionale si pone ancora in contrasto con l'art. 6, comma 3, del d.l. n. 78/2010 in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni dl cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari dl incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.».

Pertanto, anche siffatta disposizione regionale si pone in contrasto con la richiamata normativa nazionale in materia di risparmio e comporta una lesione dei principi stabiliti dall'art. 117 della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

4. - Nella stessa ottica dell'articolo precedentemente censurato, l'art. 34, comma 5, modifica l'art. 19, comma 2 della l.r. 13 aprile 1996, n. 21, recante «Interventi a sostegno dei Migranti in Basilicata ed istituzione della Commissione Regionale dell'Immigrazione», e prevede la sostituzione, in quella norma, dell'espressione «dipendenti della regione appartenenti alla qualifica funzionale più elevata», ivi già contenuta, con le parole «consiglieri regionali». Così operando, la norma censurata stabilisce che il ridetto art. 19, comma 2 della l.r. 13 aprile 1996, n. 21 venga oggi a prevedere testualmente che «al Presidente della Commissione per missioni in Italia e all'estero compete il rimborso spese o il trattamento di missione previsto dalla legge per consiglieri regionali.».

Anche qui, così disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto con l'art, 6, comma 3, del d.l. n. 78/2010 in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 2011, le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni dl cui al comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari dl incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma.».

Pertanto, sussiste un'ulteriore, analoga lesione costituzionale alle prerogative statali, in quanto anche qui la disposizione regionale si pone in contrasto con la richiamata normativa nazionale in materia di risparmio e comporta un vulnus dei principi stabiliti dall'art. 117 della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

5. - L'art. 39, comma 1, della legge impugnata stabilisce che, ai sensi della l.r. n. 60/2000, si possa procedere alla stabilizzazione dei soggetti impegnati in attività socialmente utili, già esclusi dalla stabilizzazione operata con il D.G.R. n. 1431 del 25 giugno 2001.

Al riguardo si ricorda che la normativa nazionale (dopo l'approvazione del d.l. n. 78/2009, in particolare all'art. 17, comma 10) non consente una generica salvaguardia di tutte le stabilizzazioni, anche se programmate ed autorizzate, ma prevede specifiche limitazioni, sia per ciò che concerne le modalità di stabilizzazione - sempre attraverso procedure concorsuali - sia a livello di percentuali di riserva dei posti messi a concorso a favore degli stabilizzandi.

Ciò posto, appare evidente come la disposizione in esame si ponga in contrasto con la vigente normativa nazionale in materia, laddove appare generica e fa riferimento ad altra legge regionale, la n. 60/2000, che non si pone in linea con i dettami del ripetuto d.l. n. 78/2009, onde anch'essa disposizione configura una lesione dei principi stabiliti dall'art. 117 della Costituzione, nell'ottica del coordinamento della finanza pubblica, cui la regione, pur nel rispetto della sua autonomia, non può derogare.

Si evidenzia altresì che, in considerazione del notevole lasso di tempo intercorso dalla precedente stabilizzazione, si è anche il presenza di un contrasto con i principi di buona amministrazione di cui all'art. 97, comma 1, della Costituzione.