Titolo

(Ricorso 12 ottobre 2006)

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 12 ottobre 2006
(della regione siciliana)

Professioni - Abolizione dell'obbligatorietà di tariffe fisse o minime, del divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, del divieto di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, il servizio, il prezzo e i costi, del divieto di fornire servizi interdisciplinari da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, nonchè disciplina delle tariffe massime e dei patti che stabiliscono i compensi professionali - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata introduzione di norme statali di minuto dettaglio in ambito di legislazione concorrente - Denunciata lesione della potestà legislativa della Regione.
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 2.
- Costituzione, art. 117, comma 3.

Farmacia - Commercio - Distribuzione dei farmaci - Vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione e dei farmaci non soggetti a prescrizione medica presso esercizi commerciali diversi dalle farmacie - Disciplina e modalità - Ricorso della Regione Siciliana - Lamentata introduzione di norme statali di mero dettaglio nell'ambito della materia dell'organizzazione del servizio farmaceutico riconducibile alla «tutela della salute» di competenza concorrente, ovvero nell'ambito della materia del «commercio» riservata alla competenza residuale delle Regioni, nonchè nell'ambito della materia delle «professioni» di competenza concorrente - Denunciata violazione della potestà legislativa della Regione.
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 5.
- Costituzione, art. 117, comma 3; Statuto siciliano, artt. 17, lett. b) e c) e 14, lett. d).

Partecipazioni pubbliche - Società a capitale pubblico o misto costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali o locali per la produzione di beni e servizi strumentali - Obbligo di operare esclusivamente con gli enti pubblici costituenti o partecipanti e correlativo divieto di operare nel libero mercato - Ricorso della Regione Siciliana - Denunciata lesione del principio della libera iniziativa economica privata e del principio che circoscrive l'intervento dello Stato alla funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività economica pubblica e privata a fini sociali, violazione del principio di eguaglianza rispetto alle società costituite e partecipate dallo Stato, violazione dei criteri di adeguatezza e proporzionalità, violazione del principio di ragionevolezza, lesione della competenza legislativa esclusiva regionale in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti regionali» e in relazione a «tutte le altre materie che implicano servizi di prevalente interesse regionale».
- Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, art. 13.
- Costituzione, artt. 3 e 41, commi primo e terzo; Statuto siciliano, artt. 14, lett. p) e 17, lett. i).