Titolo

(Ricorso 4 marzo 2006)

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 4 marzo 2006
(della Regione Friuli-Venezia Giulia)

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa pubblica - Riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni e alle province autonome per l'acquisto da terzi di immobili - Obbligo dell'invio anche all'Agenzia del territorio della comunicazione trimestrale delle regioni e delle province autonome al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'informativa cumulativa degli acquisti e delle vendite immobiliari per esigenze istituzionali o abitative - Previsione di verifiche sulla congruità dei valori immobiliari acquisiti e di segnalazione degli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità da parte dell'Agenzia del territorio - Esclusione dell'applicazione all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione dell'autonomia patrimoniale e finanziaria della Regione - Non consentita deroga unilaterale da parte della legislazione statale delle disposizioni statutarie e di attuazione in materia - Lamentata indebita compressione delle possibili decisioni di spesa per il futuro - Contraddittorietà con il principio di autonomia delle scelte di spesa - Esorbitanza del potere statale di indirizzo in materia di coordinamento della finanza pubblica - Previsione di oneri di comunicazione arbitrari ed irrazionali - Attribuzione ad organi statali di funzioni di controllo non previste dalle disposizioni statutarie e di attuazione - Indebita ingerenza sull'attività amministrativa della Regione - Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 175 del 2005.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 24, 25 e 26.
- Costituzione, art. 119; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 48, 49, 50, 51, 52, 53 e 54.

Edilizia e urbanistica - Norme della legge finanziaria 2006 - Regime di beni immobili delle Ferrovie dello Stato S.p.A. e delle società dalla stessa (direttamente o indirettamente) controllate - Modifiche all'art. 1 del decreto-legge n. 351/2001 (introduzione del comma 6-ter) - Presunzione della conformità dei predetti immobili alla legge vigente al momento della loro edificazione - Possibilità di presentazione di una dichiarazione sostitutiva per ottenere l'attestazione della regolarità urbanistica ed edilizia mancante anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti e con gli stessi effetti di una concessione in sanatoria - Previsione dettagliata della documentazione da allegare e della misura dell'oblazione - Introduzione di un silenzio-assenso (entro sessanta giorni) per situazioni edilizie che derogano agli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali - Estensione della sanatoria agli acquirenti privati dei predetti immobili - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata surrettizia introduzione di una ipotesi di condono edilizio - Denunciata invasione della competenza legislativa primaria ed amministrativa regionale in materia di «urbanistica» - Indebito riconoscimento di un privilegio per un gruppo di società - Irragionevolezza - Violazione della competenza legislativa ed amministrativa regionale in materia di «urbanistica» - Violazione del principio di leale cooperazione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 196/2004, n. 71/2005 e n. 49/2006 - In subordine: Mancato riconoscimento alla Regione della competenza a modulare l'ampiezza del condono in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili e nella parte in cui disciplina con norme dettagliate la procedura di sanatoria.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 88.
- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, n. 12, e 8; Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome - Previsione della necessità di concordare con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, il livello delle spese correnti e in conto capitale e dei relativi pagamenti in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il 2006-2008 - Applicazione in caso di mancato accordo delle disposizioni previste per le Regioni a Statuto ordinario - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata insufficienza del generico richiamo al «mancato accordo» - Lamentata indebita interferenza con il principio della necessità dell'accordo - Denunciata inconferente fissazione di un termine (31 marzo) - Irragionevolezza - Violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 148.

Corte dei conti - Norme della legge finanziaria 2006 - Controllo della Corte dei conti: relazione sul bilancio di previsione - Obbligo di trasmissione da parte degli organi locali di revisione economico-finanziaria alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo - Definizione da parte della Corte dei conti dei criteri e delle linee guida per la predisposizione delle predette relazioni - Attribuzione alle predette sezioni regionali di specifici poteri sanzionatori in conseguenza di comportamenti difformi dalla sana e corretta gestione - Possibilità per la Corte dei conti di avvalersi, nell'esercizio delle predette funzioni, di esperti anche estranei alla pubblica amministrazione - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata previsione di nuova forma di controllo sugli enti locali non prevista dallo Statuto - Lamentata attribuzione di poteri normativi alla Corte dei conti in materia di controllo sugli enti locali - Denunciato indebito avvalimento di personale disposto unilateralmente - Violazione dei principi di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166, 167, 168 e 169.
- Costituzione, art.97; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 60; d.P.R. 25 novembre 1975, n. 902, art. 33, come modificato dal decreto legislativo 15 maggio 2003, n. 125.

Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa per il personale di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Modalità di applicazione del tetto di spesa - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata irrazionale applicazione della disciplina alla Regione agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al suo territorio - Mancata estensione delle garanzie e delle procedure concordate previste dal comma 148 - Denunciata lesione dell'autonomia regionale finanziaria e di bilancio - Incidenza sulle competenze statutarie - Carattere dettagliato di previsioni relative a singole voci di spesa contraddittoriamente qualificate come norme di principio di coordinamento - Indebita applicazione degli stessi vincoli agli enti locali della Regione - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 417/2005 e n. 449/2005.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198 e 204.
- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, comma secondo, n. 1-bis, in connessione con l'art. 53, e 48.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Introduzione di specifiche sanzioni amministrative per la mancata, incompleta o tardiva trasmissione dei dati delle ricette - Attribuzione al Corpo della Guardia di finanza dell'accertamento delle violazioni - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Natura cautelativa del ricorso - Denunciata lesione della competenza concorrente regionale in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» - Lamentato carattere dettagliato delle norme con attribuzione di puntuali sanzioni amministrative - Inadeguatezza della disciplina statale di dettaglio ad esprimere principi fondamentali in materia di tutela della salute - Lamentata lesione delle funzioni amministrative provinciali «comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative».
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 276.
- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 5, n. 15.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Condizioni per l'accesso delle regioni al finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli anni 2002, 2003 e 2004 - Assenso preventivo, tramite intesa con la Conferenza unificata, allo schema del Piano sanitario nazionale 2006-2008 - Intesa tra Stato e regioni per la realizzazione, da parte delle regioni, degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni - Ulteriore subordinazione alla stipula di singoli appositi accordi, ovvero all'integrazione di accordi già sottoscritti, per quelle regioni che abbiano registrato un disavanzo nel periodo 2001-2005 medio, pari o superiore al 5% o comunque un disavanzo nel 2005 pari o superiore al 200% rispetto al 2001 - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata violazione delle attribuzioni legislative ed amministrative regionali in materia di «tutela della salute» - Lamentata lesione dei poteri regionali concernenti la formazione del Piano sanitario nazionale - Denunciata indebita richiesta a priori dell'assenso al Piano sanitario nazionale - Lamentata subordinazione a futuri obblighi regionali per l'accesso al fondo per il ripiano del deficit pregresso - Denunciata esclusione dal medesimo fondo in caso di mancata intesa - Irragionevolezza - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 36/2005.
- Legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 280 e 281.
- Costituzione, art. 119, comma quarto; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 5, n. 15; 8, 48, 49 e 50.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni in materia di divieto di sospensione delle prenotazioni sanitarie - Regolamentazione dei casi di sospensione dell'erogazione delle prestazioni per motivi tecnici - Istituzione da parte del Ministero della salute della «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni» con compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico, predisposizione di linee guida per la fissazione di criteri di priorità, di appropriatezza delle prestazioni, di controllo sull'appropriatezza delle prescrizioni, di fissazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative - Previsione della misura delle sanzioni per sospensione delle prenotazioni sanitarie, violazione dell'obbligo della tenuta del registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata inidoneità della «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni» a stabilire criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative e conseguente inadeguatezza della disciplina statale di dettaglio ad esprimere principi fondamentali o norme regolamentari - Mancanza di esigenze unitarie tali da giustificare la «chiamata in sussidiarieta» - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e regionali - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni per la nomina della predetta Commissione - Violazione della potestà legislativa ed amministrativa regionale in materia di «igiene e sanità ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» - Violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 283 e 284.
- Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 118, primo comma; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 5, n. 15.

Edilizia sanitaria - Norme della legge finanziaria 2006 - Destinazione vincolata da parte delle regioni delle risorse residue derivanti dal completamento del proprio programma di investimenti di edilizia sanitaria (presidi comprensivi di degenze per acuti, lungodegente e riabilitazioni) - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata compressione dell'autonomia di spesa e delle funzioni di programmazione della Regione in materia di organizzazione dell'assistenza ospedaliera - Esorbitanza dalle competenze statali in materia di tutela di coordinamento della finanza pubblica - Violazione dell'autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria regionale.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 285.
- Costituzione, art. 119, commi primo, quarto e quinto; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 5, n. 16, e relative norme di attuazione.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Promozione e coordinamento da parte dell' «Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» della cessione a titolo di donazione di apparecchiature ed altri materiali dismessi da Aziende sanitarie locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e similari, a favore dei Paesi in via di sviluppo o in transizione - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata imposizione del ricorso all' «Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» - Denunciata puntuale predeterminazione del contenuto dell'intervento - Incidenza sulle competenze regionali relative all'autonomia organizzativa degli enti operanti in materia di tutela della salute e della ricerca scientifica - Lesione dell'autonomia regionale relativa all'utilizzazione di beni appartenenti alla comunità in materia già disciplinata con legge regionale - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 270/2005.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 286.
- Costituzione, art. 119.

Imposte e tasse - Norme della legge finanziaria 2006 - Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Destinazione della quota del 5 per mille da parte del contribuente per finanziare il volontariato, la ricerca scientifica e l'università, la ricerca sanitaria, o altre attività svolte dal comune di residenza del contribuente - Previsione delle modalità di richiesta, delle liste dei soggetti ammessi al fondo e della ripartizione delle risorse con decreto ministeriale - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata istituzione di un fondo settoriale - Mancato riparto delle risorse fra le Regioni - Violazione dell'autonomia legislativa ed amministrativa delle regioni in materia di destinazione del 5 per mille - In subordine: Mancato coinvolgimento delle Regioni - Violazione del principio di leale cooperazione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 337 e 340.
- Costituzione, artt. 117, 118 e 119; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, 5, 8 e 48 ss.; Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Lavoro e occupazione - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione del «Fondo per l'innovazione la crescita e l'occupazione» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Destinazione del Fondo al finanziamento dei progetti individuati dal «Piano per l'innovazione la crescita e l'occupazione» (PICO) e degli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario - Ripartizione delle risorse tra gli interventi contenuti nel PICO e gli interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario deliberati dal CIPE - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata istituzione di un fondo settoriale a gestione centralizzata incidente in materia di competenza regionale - Denunciata mancata previsione, per la ripartizione delle risorse, delle necessarie intese della Conferenza Stato-Regioni sia sul Piano che sulle delibere di riparto del CIPE - Violazione del principio di leale collaborazione. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 357 e 359. Impresa e imprenditore - Norme della legge finanziaria 2006 - Individuazione dei distretti produttivi - Determinazione con decreto ministeriale delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei predetti distretti - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata lesione della competenza regionale in materia di politica economica e di interventi nell'economia - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e fonti regionali, con violazione dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare - Violazione del principio di legalità - In subordine: Mancata previsione dell'intesa Stato-Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 366.
- Costituzione, art. 117, commi quarto e sesto; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, artt. 4, nn. 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11 e 13; 5, nn. 7 e 8; Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Impresa e imprenditore - Norme della legge finanziaria 2006 - Individuazione dei distretti produttivi - Determinazione con decreto ministeriale delle caratteristiche e delle modalità di individuazione dei predetti distretti - Previsione di norme amministrative e per la ricerca e lo sviluppo da applicare ai distretti in questione - Individuazione del distretto come soggetto giuridico nei rapporti con la pubblica amministrazione per conto delle imprese aderenti - Accesso da parte dei distretti alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici - Previsione della presentazione da parte dei medesimi distretti di istanze collettive per l'accesso ai contributi (regionali, nazionali e comunitari) - Costituzione ed organizzazione della «Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione» - Sottoposizione della predetta Agenzia alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata totale espropriazione della potestà legislativa regionale di disciplina della funzione amministrativa - Lamentata compressione della titolarità della potestà amministrativa - Denunciata parzialità del soggetto (distretto produttivo) ed inidoneità del medesimo alla valutazione degli interessi pubblici generali - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e fonti regionali, con violazione dei principi costituzionali relativi all'esercizio del potere regolamentare - Mancata partecipazione delle Regioni - Violazione delle competenze legislative ed amministrative regionali - Violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa - Violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 368 [in particolare: lett. b), n. 1 e 2, lett. d)].
- Costituzione, artt. 97 e 117, comma quarto e sesto; Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 8.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 e introduzione di nuove disposizioni - Nuova procedura per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico - Introduzione dell'obbligo di procedere ad una gara ad evidenza pubblica - Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara - Abrogazione delle disposizioni che prevedono prerogative in favore della Regione autonoma della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano - Proroga di 10 anni delle grandi concessioni in corso - Introduzione di un canone aggiuntivo unico di concessione attribuito allo Stato (50 milioni di euro per anno) ed ai comuni interessati (10 milioni di euro per anno) - Subordinazione della proroga all'effettuazione di congrui interventi di ammodernamento degli impianti - Definizione dettagliata dei requisiti di congruità dei predetti interventi - Determinazione delle condizioni per usufruire della proroga e dei motivi di decadenza - Possibilità di prevedere nel bando di gara per concessioni idroelettriche, a determinate condizioni, il trasferimento della titolarità del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione - Definizione dell'intera disciplina come norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari - Necessaria armonizzazione degli ordinamenti delle regioni e province autonome entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Indebita previsione da parte dello Stato di disposizioni in materia di concessioni idroelettriche già compiutamente disciplinata con legge regionale - Violazione delle competenze regionali in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 483, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492.
- Decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, artt. 1, 2 e 3.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Proroga di 10 anni delle grandi concessioni in corso - Introduzione di un canone aggiuntivo unico di concessione attribuito allo Stato (50 milioni di euro per anno) ed ai comuni interessati (10 milioni di euro per anno) - Subordinazione della proroga all'effettuazione di congrui interventi di ammodernamento degli impianti - Definizione dettagliata dei requisiti di congruità dei predetti interventi - Determinazione delle condizioni per usufruire della proroga e dei motivi di decadenza - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciato contrasto con le procedure di gara previste per il rilascio delle concessioni dalle norme di attuazione statutaria - Mancata considerazione dell'interesse regionale ad apprezzare l'esistenza di un «prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque» - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria provinciale - Violazione delle regole di concorrenza - Impedimento al legittimo funzionamento delle predette regole - Denunciato contrasto con le regole di concorrenza interne all'ordinamento e comunitarie - Attribuzione di arbitraria rilevanza agli interventi di miglioramento ai fini della proroga delle concessioni - Mancato accordo con la Regione riguardo al miglioramento delle «prestazioni ambientali» dell'impianto (solo in riferimento al comma 487) - Denunciata lesione delle funzioni amministrative provinciali di controllo della sussistenza delle condizioni di proroga delle concessioni (solo in riferimento al comma 488)
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 485, 487 e 488.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), e comma terzo, e 119; decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Definizione dell'intera disciplina come norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata autoqualificazione della materia delle concessioni idroelettriche come norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari - Incidenza sul riparto di competenze tra Stato, Regioni e Province autonome - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 349 del 1991 e n. 482 del 1995.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 491.
- Costituzione, art. 117, comma secondo.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Necessaria armonizzazione degli ordinamenti delle Regioni e Province autonome entro 90 giorni - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Indebita imposizione di oneri di adeguamento normativo della disciplina regionale a quella generale priva di presupposto legittimante. - Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 492. Stupefacenti e sostanze psicotrope - Norme della legge finanziaria 2006 - Istituzione dell'«Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze» e del «Fondo nazionale per le comunità giovanili» - Determinazione della dotazione finanziaria e della misura del riparto tra i predetti Fondi (5% per attività di comunicazione svolta dall'Osservatorio - 95% destinato alle comunità giovanili) - Individuazione dei destinatari del «Fondo nazionale per le comunità giovanili», determinazione dei criteri per l'accesso e delle modalità di presentazione delle istanze con decreto ministeriale di natura non regolamentare - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata esclusione della partecipazione delle Regioni in mancanza dell'intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla composizione ed organizzazione dell'Osservatorio - Lamentata istituzione del «Fondo nazionale per le comunità giovanili» - Denunciata natura di fondo settoriale in materia di competenza regionale - Violazione dei principi di sussidiarietà, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, e leale collaborazione - In subordine: Mancata ripartizione della quota del 95% del «Fondo nazionale per le comunità giovanili» tra le regioni - Previsione della disciplina attuativa con atto ministeriale - In ulteriore subordine: Difetto assoluto di meccanismi di cooperazione sulla gestione del predetto Fondo.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 556.
- Costituzione, artt. 97, 117, 118 e 119.

Turismo - Norme della legge finanziaria 2006 - Promozione della realizzazione di insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (anche tramite concessione di beni demaniali marittimi e riqualificazione di insediamenti ed impianti preesistenti) - Presentazione delle proposte alla Regione tramite soggetti «Promotori» in parte legislativamente definiti ed in parte individuati tramite apposito decreto ministeriale - Previsione per i Comuni interessati alla realizzazione dei predetti insediamenti dell'applicazione di regimi agevolati ai fini dell'ottenimento del contributo di cui all'art. 16 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Lamentata esclusione della partecipazione delle Regioni all'individuazione dei «Promotori» - Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza Stato-Regioni - Lamentata invasione della competenza legislativa primaria regionale in materia di «urbanistica» - Introduzione di norme di dettaglio autoapplicative e non di principio in materia già disciplinata dalla Regione con proprie leggi.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 586 e 593.
- Statuto Regione Friuli-Venezia Giulia, art. 4, comma secondo, n. 12.

Edilizia residenziale pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Semplificazione delle norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari - Regolamentazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo accordo tra il Governo e le Regioni con individuazione dei principi a cui sottoporre l'alienazione - Facoltà per gli enti proprietari di affidare le dismissioni in questione a società immobiliari specializzate
- Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giul