Titolo

(Ricorso 3 marzo 2006)

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2006
(della Provincia autonoma di Trento)

Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa pubblica - Riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni e alle province autonome per l'acquisto da terzi di immobili - Obbligo dell'invio anche all'Agenzia del territorio della comunicazione trimestrale delle Regioni e delle province autonome al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato concernente l'informativa cumulativa degli acquisti e delle vendite immobiliari per esigenze istituzionali o abitative - Previsione di verifiche sulla congruità dei valori immobiliari acquisiti e di segnalazione degli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità da parte dell'Agenzia del territorio - Esclusione dell'applicazione all'acquisto di immobili da destinare a sedi di ospedali, ospizi, scuole o asili - Ricorso della Provincia Autonoma di Trento - Denunciata lesione dell'autonomia patrimoniale e finanziaria della Provincia - Non consentita deroga unilaterale da parte della legislazione statale delle disposizioni statutarie e di attuazione in materia - Lamentata indebita compressione delle possibili decisioni di spesa per il futuro - Contraddittorietà con il principio di autonomia delle scelte di spesa - Esorbitanza del potere statale di indirizzo in materia di coordinamento della finanza pubblica - Previsione di oneri di comunicazione arbitrari ed irrazionali - Attribuzione ad organi statali di funzioni di controllo non previste delle disposizioni statutarie e di attuazione - Indebita ingerenza sull'attività amministrativa della Provincia - Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 24, 25 e 26.
- Costituzione, art. 119; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, titolo VI, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386; d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268; Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa per il personale di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Modalità di applicazione del tetto di spesa - Indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi (contenimento della spesa per la contrattazione integrativa, limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato e riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali) - Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Monitoraggio dei dati relativi alla realizzazione del rispetto degli adempimenti di contenimento della spesa - Ricorso della Provincia Autonoma di Trento - Denunciata irrazionale applicazione della disciplina alla Provincia Autonoma di Trento agli enti locali e alle aziende sanitarie afferenti al suo territorio - Mancata estensione delle garanzie e delle procedure concordate previste dal comma 148 - Denunciata lesione dell'autonomia regionale finanziaria e di bilancio - Incidenza sulle competenze statutarie - Carattere dettagliato di previsioni relative a singole voci di spesa contraddittoriamente qualificate come norme di principio di coordinamento - Indebita applicazione degli stessi vincoli agli enti locali della Provincia - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 417/2005 e n. 449/2005.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 198, 199, 200, 201, 202, 203 e 204.
- Costituzione, artt. 3, 97 e 119, primo comma; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, titolo VI, come modificato dagli artt. 80 e 81, legge 30 novembre 1989, n. 386; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, artt. 10, 17 e 18; Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Introduzione di specifiche sanzioni amministrative per la mancata, incompleta o tardiva trasmissione dei dati delle ricette - Attribuzione al Corpo della Guardia di finanza dell'accertamento delle violazioni - Ricorso della Provincia Autonoma di Trento - Natura cautelativa del ricorso - Denunciata lesione della competenza concorrente provinciale in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» - Lamentato carattere dettagliato delle norme con attribuzione di puntuali sanzioni amministrative - Inadeguatezza della disciplina statale di dettaglio ad esprimere principi fondamentali in materia di tutela della salute - Lamentata lesione delle funzioni amministrative provinciali «comprese quelle di vigilanza, di polizia amministrativa e di accertamento di violazioni amministrative».
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 276.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10, e 16; d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, art. 2, comma secondo, come sostituito dall'art. 1, comma 1, decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.

Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Disposizioni in materia di divieto di sospensione delle prenotazioni sanitarie - Regolamentazione dei casi di sospensione dell'erogazione delle prestazioni per motivi tecnici - Istituzione da parte del Ministero della salute della «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni» con compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico, predisposizione di linee guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di controllo sull'appropriatezza delle prescrizioni, di fissazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative - Previsione della misura delle sanzioni per sospensione delle prenotazioni sanitarie, violazione dell'obbligo della tenuta del registro delle prestazioni specialistiche ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio e dei ricoveri ospedalieri ordinari - Ricorso della Provincia Autonoma di Trento - Denunciata lesione delle competenze provinciali in materia di «igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera» - Inadeguatezza della disciplina statale di dettaglio ad esprimere principi fondamentali in materia di tutela della salute - Lesione delle competenze provinciali sul procedimento legislativo, regolamentare e amministrativo - Denunciata inidoneità della «Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni» a stabilire criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative - Incidenza sui rapporti tra fonti statali e provinciali - Mancanza di esigenze unitarie tali da giustificare la «chiamata in sussidiarieta» - In subordine: Mancata previsione dell'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni per l'istituzione e la nomina della predetta Commissione - Violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 282, 283 e 284.
- Costituzione, artt. 117, comma sesto, e 118, primo comma; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 9, n. 10; 31, 49, 54, nn. 1, 2 e 3, e 55 e relative norme di attuazione; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, art. 2; Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 10.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Modifiche all'art. 12 del decreto legislativo n. 79/1999 e introduzione di nuove disposizioni - Nuova procedura per l'attribuzione a titolo oneroso delle concessioni per le grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico - Introduzione dell'obbligo di procedere ad una gara ad evidenza pubblica - Determinazione con decreto ministeriale dei requisiti organizzativi e finanziari minimi, dei parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di gara - Abrogazione delle disposizioni che prevedono prerogative in favore della Regione autonoma della Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano - Proroga di 10 anni delle grandi concessioni in corso - Introduzione di un canone aggiuntivo unico di concessione attribuito allo Stato (50 milioni di euro per anno) ed ai comuni interessati (10 milioni di euro per anno) - Subordinazione della proroga all'effettuazione di congrui interventi di ammodernamento degli impianti - Definizione dettagliata dei requisiti di congruità dei predetti interventi - Determinazione delle condizioni per usufruire della proroga e dei motivi di decadenza - Possibilità di prevedere nel bando di gara per concessioni idroelettriche, a determinate condizioni, il trasferimento della titolarità del ramo di azienda relativo all'esercizio della concessione - Definizione dell'intera disciplina come norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari - Necessaria armonizzazione degli ordinamenti delle regioni e province autonome entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge - Soppressione delle prerogative statutarie e di attuazione in materia di mercato interno dell'energia, di utilizzazione delle acque pubbliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico - Ricorso della Provincia Autonoma di Trento - Indebita previsione da parte dello Stato, con legge ordinaria, di disposizioni in materia di concessioni idroelettriche già disciplinata da norme di attuazione statutaria della Provincia ed in difformità ad esse - Contrasto con i principi che disciplinano la gerarchia delle fonti - Violazione delle competenze provinciali in materia di utilizzazione di acque pubbliche, ambiente e difesa del suolo, gestione e uso del territorio, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, produzione e trasporto dell'energia - Soppressione delle prerogative statutarie e di attuazione in materia di mercato interno dell'energia, di utilizzazione delle acque pubbliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico (solo in riferimento ai commi 484 e 492) - Denunciata applicazione alla Provincia Autonoma di Trento della disciplina prevista dalla legge finanziaria 2006 in materia di concessioni idroelettriche - Indebita imposizione di doveri di adeguamento normativo della disciplina provinciale a quella generale priva di presupposto legittimante - Previsione di un termine, per l'adeguamento in questione, più breve (90 giorni) rispetto a quello già legislativamente previsto in materia (sei mesi).
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491 e 492.
- Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, nn. 9 e 10, 14 e 16; d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, come integrato e modificato dal decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Proroga di 10 anni delle grandi concessioni in corso - Introduzione di un canone aggiuntivo unico di concessione attribuito allo Stato (50 milioni di euro per anno) ed ai comuni interessati (10 milioni di euro per anno) - Subordinazione della proroga all'effettuazione di congrui interventi di ammodernamento degli impianti - Definizione dettagliata dei requisiti di congruità dei predetti interventi - Determinazione delle condizioni per usufruire della proroga e dei motivi di decadenza - Ricorso della Provincia Autonoma di Trento - Denunciato contrasto con le procedure di gara previste per il rilascio delle concessioni dalle norme di attuazione statutaria - Mancata considerazione dell'interesse provinciale ad apprezzare l'esistenza di un «prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque» - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria provinciale - Violazione delle regole di concorrenza - Impedimento al legittimo funzionamento delle predette regole - Denunciato contrasto con le regole di concorrenza interne all'ordinamento e comunitarie - Attribuzione di arbitraria rilevanza agli interventi di miglioramento ai fini della proroga delle concessioni - Mancato accordo con la Provincia riguardo al miglioramento delle «prestazioni ambientali» dell'impianto - Denunciata lesione delle funzioni amministrative provinciali di controllo della sussistenza delle condizioni di proroga delle concessioni (solo in riferimento al comma 488) - Mancata integrale attribuzione alla Provincia dei canoni di concessione di grandi derivazioni a scopo idroelettrico (solo in riferimento al comma 486).
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 485, 486, 487 e 488.
- Costituzione, artt. 117, comma secondo, lett. e), e comma terzo, e 119; Statuto Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8, 9, nn. 9 e 10, 14 e 16; d.P.R. 26 marzo 1977, n. 235, art. 1-bis; decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, artt. 2 e 4.

Energia - Norme della legge finanziaria 2006 - Concessioni idroelettriche - Definizione dell'intera disciplina come norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari - Ricorso della Provincia Autonoma di Trento - Lamentata autoqualificazione della materia delle concessioni idroelettriche come norme rientranti nella competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e di attuazione di obblighi comunitari - Incidenza sul riparto di competenze tra Stato, Regioni e Province autonome - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n. 349 del 1991 e n. 482 del 1995.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 491.
- Costituzione, art. 117, comma secondo.