Titolo
Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 3 marzo 2006
(della Regione Liguria)
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa
pubblica - Riduzione dell'ammontare dei trasferimenti erariali spettanti alle regioni e alle province
autonome per l'acquisto da terzi di immobili - Obbligo dell'invio anche all'Agenzia del territorio della
comunicazione trimestrale delle regioni e delle province autonome al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato concernente l'informativa cumulativa degli acquisti e delle vendite immobiliari per
esigenze istituzionali o abitative - Previsione di verifiche sulla congruità dei valori immobiliari acquisiti e di
segnalazione degli scostamenti rilevanti agli organi competenti per le eventuali responsabilità da parte
dell'Agenzia del territorio - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata lesione dell'autonomia patrimoniale
e finanziaria della Regione - Lamentata introduzione di un meccanismo di disincentivazione degli
investimenti immobiliari con effetti analoghi ai trasferimenti finanziari con vincoli di destinazione - Indebita
compressione delle possibili decisioni di spesa per il futuro - Contraddittorietà con il principio di autonomia
delle scelte di spesa - Esorbitanza del potere statale di indirizzo in materia di coordinamento della finanza
pubblica - Previsione di oneri di comunicazione arbitrari ed irrazionali - Attribuzione ad organi statali di
funzioni di controllo non riconducibili ad intenti di razionalizzazione della vigilanza sulla spesa pubblica -
Lamentata indebita introduzione di un controllo di merito sulle politiche di sviluppo delle regioni e degli enti
locali - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Violazione del principio di leale
collaborazione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 24 e 26.
- Costituzione, artt. 117, 118 e
119.
Impiego pubblico - Norme della legge finanziaria 2006 - Contenimento della spesa per il personale di
regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale - Modalità di applicazione del tetto di spesa -
Finanziamento degli oneri contrattuali, relativi al biennio 2004-2005, con il concorso delle economie di
spesa per il personale riferibili all'anno 2005 - Imposizione agli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN)
dei medesimi obblighi di contenimento della spesa per il personale - Ricorso della Regione Liguria -
Lamentata predisposizione di vincoli puntuali relativi a singole voci di spesa dei bilanci delle regioni e degli
enti locali - Denunciata introduzione di norma statale di dettaglio, anzichè di un principio fondamentale, in
materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici» e di «coordinamento della finanza pubblica» - Denunciata
lesione della potestà legislativa residuale riconosciuta alle regioni in materia di organizzazione
amministrativa e di ordinamento del personale delle regioni stesse, degli enti locali e degli enti del servizio
sanitario - Violazione dell'autonomia legislativa e finanziaria regionale - Richiamo alla sentenza della Corte
costituzionale n. 449/2005.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi
198, 202 e
203.
- Costituzione, artt. 117 e 119.
Sanità pubblica - Norme della legge finanziaria 2006 - Concorso dello Stato
al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale (SSN) - Condizioni per l'accesso delle regioni al
finanziamento integrativo statale per il ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale (SSN) per gli
anni 2002, 2003 e 2004 - Assenso preventivo, tramite intesa con la Conferenza unificata, allo schema del
Piano sanitario nazionale 2006-2008 - Intesa tra Stato e regioni per la realizzazione, da parte delle
regioni, degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa per l'erogazione
delle prestazioni - Ulteriore subordinazione alla stipula di singoli appositi accordi, ovvero all'integrazione di
accordi già sottoscritti, per quelle regioni che abbiano registrato un disavanzo nel periodo 2001-2005
medio, pari o superiore al 5% o comunque un disavanzo nel 2005 pari o superiore al 200% rispetto al
2001 - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata violazione delle attribuzioni legislative ed amministrative
regionali in materia di «tutela della salute» - Lamentata lesione dei poteri regionali concernenti la
formazione del Piano sanitario nazionale - Denunciata indebita richiesta a priori dell'assenso al Piano
sanitario nazionale - Lamentata subordinazione a futuri obblighi regionali per l'accesso al fondo per il
ripiano del deficit pregresso - Denunciata esclusione dal medesimo fondo in caso di mancata intesa -
Irragionevolezza - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - Richiamo alla sentenza della Corte
costituzionale n. 36/2005.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 280 e
281.
- Costituzione, artt.
117, comma terzo, 118, primo comma, e 119, comma quarto.
Sanità pubblica - Norme della legge
finanziaria 2006 - Promozione e coordinamento da parte dell'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo»
della cessione a titolo di donazione di apparecchiature ed altri materiali dismessi da Aziende sanitarie
locali (ASL), aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e
similari, a favore dei Paesi in via di sviluppo o in transizione - Ricorso della Regione Liguria - Lamentata
imposizione del ricorso all'«Alleanza degli ospedali italiani nel mondo» - Denunciata puntuale
predeterminazione del contenuto dell'intervento - Incidenza sulle competenze regionali relative
all'autonomia organizzativa degli enti operanti in materia di tutela della salute e della ricerca scientifica -
Lesione dell'autonomia regionale relativa all'utilizzazione di beni appartenenti alla comunità - Violazione
delle competenze regionali relative ai «rapporti internazionali delle Regioni» - Richiamo alla sentenza della
Corte costituzionale n. 270/2005.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 286 e
287.
-
Costituzione, artt. 117, comma terzo, 118 e 119.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge
finanziaria 2006 - Determinazione con decreto ministeriale, d'intesa con la Conferenza permanente
Stato-Regioni, dei criteri e delle modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali (ASL),
delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, degli
istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie - Ricorso della Regione Liguria -
Denunciata lesione della competenza legislativa statale concorrente («tutela della salute» e «ricerca
scientifica e tecnologica») e residuale («agricoltura e zootecnia») - Denunciata introduzione di disciplina
statale di dettaglio di dubbia natura, anzichè di principi fondamentali, nonostante la previsione dell'intesa
con la Conferenza permanente Stato-Regioni.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma
291.
-
Costituzione, art. 117, commi terzo, quarto e sesto.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della legge
finanziaria 2006 - Modifica e riduzione della quota perequativa attribuita alle regioni con corresponsione
delle risorse secondo un piano graduale - Ricorso della Regione Liguria - Denunciata arbitraria apposizione
di condizioni limitative e dilatorie - Violazione dell'autonomia finanziaria regionale - In subordine: Mancata
previsione di accordo sulle scadenze del piano graduale - Necessità dell'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni - Violazione del principio di leale collaborazione.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1,
comma 322.
- Costituzione, art. 119. Edilizia residenziale pubblica -
Norme della legge finanziaria 2006 -
Semplificazione delle norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per
le case popolari - Regolamentazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previo accordo
tra il Governo e le Regioni con individuazione dei principi a cui sottoporre l'alienazione - Facoltà per gli enti
proprietari di affidare le dismissioni in questione a società immobiliari specializzate - Ricorso della Regione
Liguria - Denunciata lesione della legittimazione regionale esclusiva a disciplinare la procedura
semplificata per la dismissione di immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari -
Indebita apposizione di vincoli alla disposizione del patrimonio immobiliare e all'utilizzo dei proventi
derivanti dall'alienazione dello stesso - Violazione della competenza regionale legislativa residuale ed
amministrativa in materia di edilizia residenziale pubblica - Violazione dell'autonomia finanziaria e
patrimoniale regionale.
- Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 597, 598, 599 e 600.
-
Costituzione, art. 117, comma quarto.