Trentino-Bolzano - Legge provinciale 19/25 - articolo 14: Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»

  Articolo 14 - Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, «Riordinamento del servizio sanitario provinciale»

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Bolzano - Legge provinciale n. 19, 22 dicembre 2025)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 37 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, č inserito il seguente comma:

«4-bis. La persona che non si presenta alla data e all'ora previste per la prestazione specialistica ambulatoriale prenotata e omette di avvisare, senza idonea giustificazione, entro il termine stabilito dalla Giunta provinciale, l'Azienda sanitaria ed eventualmente la struttura sanitaria privata che eroga la prestazione, č tenuta al pagamento della quota ordinaria di partecipazione al costo stabilita dalle norme vigenti alla data dell'appuntamento per la prestazione prenotata e non usufruita; tale obbligo si applica anche se la persona č esente per qualsiasi motivo dalla compartecipazione alla spesa sanitaria. La Giunta provinciale fissa i criteri per l'applicazione del presente comma.»

2. Alla fine del comma 5-bis dell'art. 50 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti periodi: «Ai dirigenti sanitari in formazione medico specialistica si applicano l'art. 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modifiche. Con regolamento di esecuzione sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi in osservanza dei principi della normativa statale.»