(Regione Toscana - Legge regionale n. 53, 21 agosto 2025)
1. Presso la competente struttura della Giunta regionale č costituita la Commissione tecnica regionale per la prevenzione della MCI giovanile.
2. La Commissione č composta dai seguenti membri:
a) il direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di sanitā, con funzione di coordinamento;
b) un rappresentante designato dalla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanitā pubblica;
c) un rappresentante designato da ciascuna azienda ospedaliero-universitaria;
d) i coordinatori delle centrali operative 118 delle aree vaste;
e) un rappresentante designato da ciascuna azienda unitā sanitaria locale.
3. Per ogni membro della Commissione č contestualmente nominato un membro supplente.
4. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti:
a) monitoraggio ed elaborazione delle attivitā relative alla presente legge, ivi incluse quelle di cui all'articolo 5, comma 3, e all'articolo 6, comma 2, anche al fine di facilitare la diffusione delle buone pratiche;
b) raccolta e valutazione comparata delle ricerche concernenti la MCI giovanile;
c) proposta di iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione delle iniziative di prevenzione della MCI giovanile all'interno delle politiche sanitarie.
5. La Commissione č formalmente costituita con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Commissione predispone un regolamento interno per il proprio funzionamento.
7. La partecipazione alla Commissione non comporta la corresponsione di alcuna indennitā di carica o di presenza nč rimborsi spese.