(Regione Toscana - Legge regionale n. 53, 21 agosto 2025)
1. Dopo la lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 20-ter della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) č aggiunta la seguente:
«e-ter) registro delle morti cardiache improvvise giovanili.».
2. Al comma 2 dell'articolo 20-ter della legge regionale n. 40/2005 le parole: «lettere a), b) c) d), ed e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), e-bis) ed e-ter)».
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 20-ter della legge regionale n. 40/2005 č inserito il seguente:
«3-bis. Il registro di cui al comma 1, lettera-ter), č istituito per monitorare e identificare le basi eziologiche della morte cardiaca improvvisa giovanile, identificare i fattori di rischio, valutare l'efficacia delle misure preventive e facilitare la ricerca scientifica ampliando le conoscenze sui meccanismi delle patologie cardiache, genetiche e non genetiche, e per identificare nuovi target terapeutici, al fine di favorire la diagnosi precoce della condizione predisponente nei familiari e nei soggetti a rischio.».
4. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 20-ter della legge regionale n. 40/2005 č inserito il seguente: «3-ter. Titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel registro di cui al comma 1, lettera e-ter), č la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio per la ricerca medica e di sanitą pubblica.».