(Regione Toscana - Legge regionale n. 53, 21 agosto 2025)
1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) morte cardiaca improvvisa (MCI): secondo le più recenti linee guida della Società europea di cardiologia, un decesso che avviene entro un'ora dall'inizio dei sintomi nei casi testimoniati, ovvero entro ventiquattro ore dall'ultima volta in cui la persona è stata vista in vita nei casi non testimoniati, o un arresto cardiaco documentato rianimato. Nei casi in cui venga effettuata un'autopsia, la MCI è definita come una morte inaspettata di causa cardiaca o sconosciuta e di natura non traumatica;
b) MCI giovanile: la MCI che coinvolge i soggetti con un'età inferiore ai quarantacinque anni, sulla base della letteratura scientifica e in linea con le più recenti indicazioni clinico assistenziali sulla MCI giovanile dell'Organismo toscano per il governo clinico. La soglia di età è correlata a condizioni eziologiche di natura genetica - in particolare canalopatie e cardiomiopatie - e congenita, o a condizioni acquisite, escludendo cause dovute a cardiopatia ischemica su base aterosclerotica e ad accidenti cerebrovascolari, condizioni prevalenti nella fascia di età superiore ai quarantacinque anni, in cui interventi specifici, come la costituzione delle reti dell'infarto miocardico e dell'ictus, sono già previsti.