1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, e successive modifiche, è così sostituito:
«1. Possono usufruire del finanziamento per la formazione di base in medicina ai sensi dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 della legge coloro che sono in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito almeno al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente. Il termine per la presentazione dei documenti richiesti - incluso l'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca - viene fissato in tre mesi dall'immatricolazione.».
2. Nel comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, le parole: «nel Servizio sanitario provinciale» sono sostituite dalle parole: «nel Servizio sanitario pubblico provinciale».
3. Nel comma 4 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Provincia 16 marzo 2020, n. 11, le parole: «nel Servizio sanitario provinciale» sono sostituite dalle parole: «nel Servizio sanitario pubblico provinciale».