(Regione Piemonte - legge regionale n. 25, 20 dicembre 2022)
1. Gli enti del Terzo settore e le aziende sanitarie regionali, nell'ambito dei progetti di cui all'art. 1, stipulano convenzioni finalizzate a individuare contenuti e modalitą di erogazione delle prestazioni di odontoiatria solidale.
2. Gli enti del Terzo settore si fanno carico dei costi necessari all'erogazione delle prestazioni, salvo il materiale strumentale necessario all'attivitą ambulatoriale.
3. La regione favorisce il riconoscimento da parte delle aziende sanitarie regionali delle attivitą di odontoiatria solidale che si svolgono presso ambulatori di enti del Terzo settore o presso ambulatori privati collegati agli stessi e incoraggia la definizione di accordi di collaborazione tra aziende sanitarie ed enti del Terzo settore, che contemplano la possibilitą di segnalare i bisogni di cure speciali dei pazienti.