Piemonte - Legge 25/22 - articolo 4: Tavolo tecnico di coordinamento

  Articolo 4 - Tavolo tecnico di coordinamento

(Regione Piemonte - legge regionale n. 25, 20 dicembre 2022)

1. In attuazione dell'art. 1 è istituito presso la Direzione regionale competente della giunta regionale il tavolo tecnico di coordinamento al fine di assicurare l'omogeneità di erogazione delle prestazioni solidali.

2. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, definisce le modalità di costituzione e funzionamento del tavolo di cui al comma 1.


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