Piemonte - Legge 25/22 - articolo 2: Prestazioni di odontoiatria solidale

  Articolo 2 - Prestazioni di odontoiatria solidale

(Regione Piemonte - legge regionale n. 25, 20 dicembre 2022)

1. Ai sensi della presente legge costituiscono prestazioni di odontoiatria solidale rivolte ai soggetti riconosciuti in condizioni di vulnerabilitā sociale:

a) le prestazioni di cui all'allegato 4C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;

b) gli ulteriori interventi individuati nei progetti di cui all'art. 1, comma 3.

2. Le prestazioni di cui al comma 1, lettera b), sono svolte a titolo gratuito, senza fine di lucro nč diretto, nč indiretto.

3. Lo svolgimento da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 3, delle prestazioni di odontoiatria solidale non comporta l'instaurazione di rapporto d'impiego, di prestazioni d'opera professionale o di collaborazione coordinata e continuativa con le aziende del Servizio sanitario regionale presso cui viene svolta l'attivitā solidaristica.

4. I soggetti di cui all'art. 1, comma 3, non possono essere impiegati come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva, nč possono sottoscrivere alcun atto ufficiale dell'azienda sanitaria regionale presso cui prestano l'attivitā di odontoiatria solidale.


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