Piemonte - Legge 25/22 - articolo 1: Oggetto e finalitā

  Articolo 1 - Oggetto e finalitā

(Regione Piemonte - legge regionale n. 25, 20 dicembre 2022)

1. La regione, in attuazione degli articoli 3 e 11 dello statuto e nell'ambito delle proprie competenze in materia di servizi sanitari e sociali, favorisce la realizzazione di progetti di odontoiatria solidale a favore delle fasce pių deboli della popolazione con particolare riferimento ai soggetti in condizione di vulnerabilitā sociale, definita ai sensi dell'allegato 4C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

2. Per le finalitā di cui al comma 1, gli enti del Terzo settore di cui all'art. 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del medesimo decreto, con sede o ambito di operativitā nel territorio della regione e le aziende sanitarie regionali attivano reti di collaborazione, attraverso il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3, per la coprogettazione di azioni finalizzate a fornire prestazioni di odontoiatria solidale presso le strutture sanitarie e ospedaliere regionali.

3. Gli odontoiatri e gli igienisti dentali che intendono mettere a disposizione della collettivitā, con esclusivo spirito di solidarietā sociale e senza fine di lucro nč diretto nč indiretto, le proprie competenze professionali, nonchč il proprio tempo a favore delle persone in condizioni di vulnerabilitā sociale, partecipano, su base volontaria e su propria iniziativa, alla realizzazione dei progetti di odontoiatria solidale di cui al comma 2.


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