(Regione Toscana - Legge regionale n. 39, 15 novembre 2022)
1. La presente legge si applica a far data dall'anno 2023 e, in ogni caso, a seguito dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 3, e dell'approvazione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 3.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.