Toscana - Legge 39/22 - articolo 5: Clausola valutativa

  Articolo 5 - Clausola valutativa

(Regione Toscana - Legge regionale n. 39, 15 novembre 2022)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro il 30 novembre 2024, e successivamente ogni due anni, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sui servizi di assistenza psicologica di base. La relazione contiene, in particolare, i seguenti dati ed informazioni:

a) distribuzione territoriale dei servizi di psicologia di base attivati in ciascuna azienda unità sanitaria locale e numero di psicologi impegnati in tali servizi;

b) numero di richieste di consulenza psicologica di base effettuate e numero di utenti presi in carico, distinti per classe di età;

c) descrizione delle modalità organizzative dei servizi attivati con particolare riferimento al raccordo con la medicina generale e la pediatria di libera scelta;

d) eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge ed indicazione di possibili azioni per superarle.

3. La commissione consiliare competente utilizza gli elementi conoscitivi ottenuti anche al fine di valutare, sentiti i soggetti coinvolti nelle attività di cui alla presente legge, l'implementazione dei servizi di assistenza psicologica di base nel territorio regionale.


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