(Regione Toscana - Legge regionale n. 39, 15 novembre 2022)
1. Per ciascuna azienda unità sanitaria locale è istituito un elenco degli psicologi delle cure primarie.
2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in psicologia;
b) iscrizione alla sezione A dell'albo degli psicologi;
c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del servizio sanitario nazionale o regionale;
d) specifiche competenze e titoli di cui all'articolo 4, comma 3.