Toscana - Legge 39/22 - articolo 3: Elenchi degli psicologi di base

  Articolo 3 - Elenchi degli psicologi di base

(Regione Toscana - Legge regionale n. 39, 15 novembre 2022)

1. Per ciascuna azienda unità sanitaria locale è istituito un elenco degli psicologi delle cure primarie.

2. Possono essere iscritti negli elenchi di cui al comma 1 i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in psicologia;

b) iscrizione alla sezione A dell'albo degli psicologi;

c) assenza di rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato con le strutture del servizio sanitario nazionale o regionale;

d) specifiche competenze e titoli di cui all'articolo 4, comma 3.


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