(Regione Piemonte - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.4, 4 luglio 2022)
1. In fase di revisione della pianta organica delle farmacie di cui all'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) i comuni, nel cui ambito territoriale risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione, anche per il sorgere di nuovi centri abitativi, ma senza sostanziali variazioni del numero complessivo di abitanti, approvano il decentramento mediante trasferimento di una o più farmacie del comune stesso, mantenendo invariato il numero delle farmacie esistenti nel territorio.
2. Ad avvenuta revisione della pianta organica delle farmacie, e contestuale decentramento di sedi farmaceutiche, approvata con deliberazione comunale previa acquisizione dei pareri dell'azienda sanitaria locale (ASL) e dell'Ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, i comuni approvano il bando indicante le sedi farmaceutiche per le quali prevedere il trasferimento di altrettante farmacie tra quelle comprese nell'area del rispettivo territorio.
3. Il bando di cui al comma 2, oltre ad indicare le sedi messe a concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, individua il termine perentorio entro il quale, in caso di utile collocamento nella graduatoria finale, deve essere comunicata l'accettazione formale del candidato al trasferimento.
4. Per la formazione della graduatoria dei titolari di sedi farmaceutiche candidati al trasferimento il comune nomina una commissione composta da:
a) un dirigente comunale che la presiede;
b) un dirigente o funzionario della competente struttura regionale;
c) un farmacista designato dall'Ordine dei farmacisti della provincia interessata;
d) il responsabile del servizio farmaceutico dell'ASL competente per territorio;
e) un segretario nominato tra i dipendenti comunali del servizio competente.
5. La commissione di cui al comma 4 dispone, per ciascun candidato, di un punteggio massimo complessivo di cento punti da attribuirsi sulla base dei seguenti criteri:
a) minor fatturato della farmacia calcolato sulla media degli ultimi cinque anni: fino a punti 40), così articolati:
1) riduzione percentuale del fatturato della farmacia rimborsato dal Servizio sanitario nazionale, comprensivo dei servizi e dell'assistenza integrativa e protesica: fino a punti 20;
2) riduzione percentuale del fatturato complessivo della farmacia, desumibile dalla documentazione fiscale annuale: fino a punti 20;
b) maggiore concentrazione di farmacie valutabile in base alla distanza relativa tra le stesse, calcolata per la via pedonale più breve: fino a punti 30;
c) maggior numero di anni di sussistenza di un provvedimento di sfratto esecutivo ai sensi dell'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253: fino a punti 10;
d) maggior numero di anni di esercizio delle titolarità individuale e/o di esercizio dell'attività in forma societaria presso la farmacia nei locali in cui è gestita all'atto della domanda: fino a punti 20.
6. La commissione, verificate per ogni candidato le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui al comma 5, assegna ai candidati che risultano in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti.
7. Agli altri candidati sono assegnati, a scalare, tanti punti in meno rispetto al primo classificato quanti risultino dal quoziente della divisione del punteggio massimo attribuibile per il numero dei candidati.
8. Sulla base della graduatoria definitiva il comune delibera l'assegnazione della sede farmaceutica al candidato risultato vincitore, trasmettendo il relativo provvedimento all'ASL territorialmente competente per l'esecuzione dello stesso secondo quanto stabilito per l'apertura di nuove farmacie dalla legge regionale 14 aprile 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica). Il comune provvede, altresì, ad approvare la modificazione territoriale delle sedi farmaceutiche determinatasi a seguito del trasferimento per decentramento delle farmacie.