Trentino-Trento - DPP 10/22 - articolo 2: Oggetto del regolamento

  Articolo 2 - Oggetto del regolamento

(Regione Trentino-Alto Adige - Provincia Autonoma di Trento - Decreto del Presidente della Provincia n. 10, 30 giugno 2022)

1. La Provincia autonoma di Trento (di seguito Provincia) riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale del sistema sanitario provinciale finalizzato alla diagnosi precoce e alla prevenzione, sia primaria che secondaria, delle patologie croniche e alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare.

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, della legge provinciale n. 16 del 2010, «Legge sulla tutela della salute in Provincia di Trento», il presente regolamento individua i tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, nonchè le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati con riferimento all'attività di stratificazione legata al modello assistenziale della medicina di iniziativa, per il perseguimento di motivi di interesse pubblico rilevante previsti dall'art. 2-sexies del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, comma 2, lettera u) e v) e del paragrafo 2, lettera g) dell'art. 9 del regolamento (UE) 2016/679 «Trattamento di categorie particolari di dati personali». Il presente regolamento disciplina altresi le specifiche finalità perseguite.

3. Per l'attività di cui al comma 2 l'Azienda provinciale per i servizi sanitari (di seguito APSS o Azienda) tratta i dati generati provenienti dalle fonti di cui all'art. 6 del presente regolamento e secondo le modalità individuate dall'art. 7 nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 10.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-quater della legge provinciale n. 16 del 2010, l'eventuale trattamento effettuato successivamente alla stratificazione, sulla base di tale modello, per finalità di cura, al fine di realizzare, con riferimento a specifiche patologie, un profilo sanitario di rischio, richiede necessariamente la preventiva acquisizione del consenso informato da parte dell'interessato, in quanto trattamento automatizzato non strettamente necessario per finalità di cura dell'interessato e, quindi, quale trattamento autonomo rispetto a quello principale finalizzato alla cura.


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