1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'art. 4 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchč alla libera circolazione di tali dati.
2. In aggiunta a quanto previsto al comma 1, ai fini del presente regolamento, si intende per:
a) «medicina di iniziativa»: il modello assistenziale della sanitą finalizzato alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie croniche e alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare degli assistiti e assistibili residenti in Provincia di Trento, realizzato ai fini di medicina preventiva, diagnosi, terapia, assistenza sanitaria e sociale, nonchč di elaborazione delle informazioni statistiche a supporto delle attivitą di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria;
b) «interessato»: il soggetto assistito o assistibile dal servizio sanitario provinciale;
c) «profilo di rischio di fragilitą»: espressione del rischio per problemi di salute la cui ospedalizzazione o progressione sono potenzialmente evitabili, attraverso cure appropriate a livello territoriale.